One shot temperato e ottemperanza al giudicato sulla causa di servizio (TAR Sardegna n. 49 del 26.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza a un giudicato di annullamento che abbia già censurato l’operato istruttorio dell’amministrazione, il riesercizio del potere è circoscritto alla verifica della presenza di fattori esogeni idonei a interrompere il nesso eziologico tra l’esposizione a rischio specifico e la patologia. Ove l’amministrazione non fornisca alcun principio di prova in tal senso, il secondo annullamento per difetto di motivazione e istruttoria non comporta una nuova remissione dell’affare, ma l’accoglimento nel merito in applicazione del principio del one shot temperato. Il giudice amministrativo, nell’esercizio della giurisdizione estesa al merito, accerta direttamente la dipendenza da causa di servizio della malattia. L’onere della prova liberatoria grava sull’amministrazione, non sul militare.
Il Fatto
Il ricorrente, già militare dell’Esercito in congedo, ha contratto una leucemia mieloide acuta diagnosticata nell’aprile 2012, durante il servizio presso un poligono militare. Aveva chiesto il riconoscimento della causa di servizio e i benefici del d.P.R. n. 243/2006, ma il Comitato di verifica aveva espresso parere negativo, recepito in un decreto ministeriale di rigetto.
Il primo annullamento era intervenuto con sentenza della stessa Sezione del 12 maggio 2021, n. 343, che imponeva un riesame integrale. Il Comitato aveva reiterato il diniego con nuove motivazioni, a loro volta annullate dalla successiva sentenza del 12 ottobre 2022, n. 670, che invitava a verificare il nesso anche in termini ragionevolmente probabilistici. Anche il terzo diniego ha ribadito la non dipendenza da causa di servizio. Da qui il ricorso per ottemperanza e, in via subordinata, la domanda di annullamento previa conversione del rito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il vincolo conformativo del giudicato. La sentenza n. 670/2022 aveva già accertato un probabile nesso eziologico tra la malattia e l’esposizione a sostanze chimiche, valorizzando la giovane età del ricorrente, l’assenza di precedenti familiari, l’impiego senza dispositivi di protezione e l’anomala insorgenza di altri casi di leucemia nel medesimo contesto. Aveva richiamato il criterio del probabilità statistica e l’onere dell’amministrazione di dimostrare l’esistenza di un fattore causale alternativo.
All’ente resistente residuava quindi un perimetro tecnico ormai esaurito: individuare compiutamente fattori idonei a interrompere il nesso causale, oppure indici di concorrenza di altri fattori esogeni. La nuova istruttoria, invece, si è limitata a contestare l’esistenza stessa dell’inquinamento ambientale, già ritenuta sussistente dal giudicato, senza addurre nulla di nuovo. Il tentativo di smentire lo specifico fattore di rischio si pone in violazione del vincolo conformativo.
Il richiamo alla carenza di compatibilità cronologica tra esposizione e insorgenza della sintomatologia è parimenti fuori perimetro. L’amministrazione non ha operato una valutazione contestualizzata, considerando l’intensità dell’esposizione, le mansioni concretamente espletate e l’età del ricorrente. Sul punto il Collegio richiama il Cons. Stato n. 11363/2023 e la giurisprudenza sui tempi di latenza delle neoplasie, osservando che la causa ignota non può essere invocata quale prova liberatoria generica.
Poiché per ben tre volte l’organo valutativo ha fondato il diniego su argomentazioni già censurate, il Tribunale applica il principio del one shot temperato: la possibilità di una terza decisone sfavorevole è preclusa. Il Collegio dichiara quindi la nullità dei provvedimenti impugnati e accerta esso stesso la dipendenza da causa di servizio, nell’esercizio dei poteri sostitutivi. Ordina al Ministero di adottare i conseguenti provvedimenti entro sessanta giorni, nominando in via suppletiva il Capo dell’Ufficio di Segreteria Generale quale commissario ad acta.
Nota della Redazione
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