Esecuzione del giudicato e commissario ad acta nel buono docenti ai supplenti (TAR Campania n. 1433 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza instaurato ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. presuppone la mancata impugnazione del titolo esecutivo, attestata da certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Accertata l’inottemperanza al giudicato che impone all’Amministrazione l’accredito del buono elettronico in favore dei docenti supplenti, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione e nomina il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. L’incarico di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. La penalità di mora è liquidata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
Il Fatto
La ricorrente, docente con incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, otteneva dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, la condanna del Ministero dell’istruzione e del merito a mettere a disposizione il buono elettronico di € 500,00 per ciascun anno, con accredito complessivo di € 2.000,00.
La sentenza, notificata all’Amministrazione il 21 marzo 2025 e non impugnata per certificazione di cancelleria del 16.07.2025, restava inadempiuta. La ricorrente proponeva allora ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione del giudicato, l’assegnazione di un termine, la nomina del commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che sussistono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo alla mancata impugnazione del titolo, attestata da apposita certificazione, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996. Il ricorso è pertanto accolto.
Il TAR ordina all’Amministrazione di provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione al puntuale e integrale pagamento delle spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Sul commissario ad acta, il Collegio precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non tollera rifiuto né incidenze da disposizioni interne all’Amministrazione, richiamando C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso sarà liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. La parcella va presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo fissato al compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non al deposito della relazione.
Quanto alla penalità di mora, il TAR la dispone ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, alla scadenza del termine concesso, restando onere della parte attivarsi per l’insediamento del commissario.
Le spese di lite sono liquidate secondo il canone della soccombenza, in misura che tiene conto della non particolare complessità delle questioni, con attribuzione al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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