Diritto al sostegno scolastico integrale per l’alunno con disabilità grave (TAR Campania n. 1342 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un alunno con disabilità grave accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, il diritto al sostegno scolastico deve essere garantito nella misura occorrente a realizzare il diritto all’istruzione e all’inclusione, potendo giungere sino alla copertura integrale del tempo-scuola. L’amministrazione non può ancorare il numero di ore attribuibili a criteri astratti e rigidi, correlati alla tipologia di scuola o a esigenze di contenimento della spesa, ma deve motivare l’assegnazione sulla condizione concreta del disabile e sul suo fabbisogno effettivo. L’atto che obliteri la diagnosi funzionale e la verifica finale del PEI dell’anno precedente è viziato per eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. La sentenza di annullamento impone all’amministrazione un effetto conformativo, da attuarsi nel termine fissato dal giudice.
Il Fatto
La ricorrente, in proprio e quale genitore di un minore con handicap grave, ha impugnato la nota con cui il Dirigente Scolastico aveva assegnato al figlio diciotto ore settimanali di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026, a fronte di una frequenza di trentuno ore. Il minore, affetto da sindrome di Moebius, era stato riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità e valutato invalido con necessità di assistenza continua. La diagnosi funzionale redatta dal competente servizio di neuropsichiatria aveva prescritto sostegno specializzato con rapporto in deroga per gravità, e la verifica finale del PEI dell’anno precedente indicava trenta ore settimanali. Di qui la domanda di annullamento e di accertamento del diritto alla copertura integrale delle ore di frequenza, oltre alla tutela cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che il provvedimento impugnato era privo del necessario corredo motivazionale e istruttorio. L’amministrazione non ha tenuto conto del fabbisogno effettivo dell’alunno, obliterando l’orientamento giurisprudenziale consolidato in materia, richiamato con pluralità di precedenti. La motivazione, per di più, risultava inesistente o, comunque, non calibrata sulla condizione del disabile e sulle sue esigenze individuali, bensì basata in modo stereotipato su un criterio generale e astratto.
Il Tribunale ha ribadito che il sostegno all’alunno in condizione di grave disabilità deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica. Nelle situazioni di gravità esso può giungere anche alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica.
Quanto all’istruttoria, il Collegio ha osservato che, pur essendo scaduto il termine per l’adozione del PEI dell’anno in corso, l’istituto è comunque tenuto a elaborarlo. In mancanza di tale atto collegiale, l’amministrazione avrebbe dovuto fondare le proprie valutazioni sugli elementi già disponibili: la verifica finale del PEI dell’anno precedente; le certificazioni mediche attestanti la grave disabilità; l’assenza di indici di miglioramento rispetto all’anno precedente; l’età del minore, fattore rilevante perché la scuola è spazio essenziale per lo sviluppo della personalità, come sancito dall’art. 2 della Costituzione.
Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento della nota impugnata e affermazione del dovere dell’amministrazione di conformarsi, in sede di riesercizio della funzione, ai principi enunciati entro sette giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione. Il fabbisogno effettivo dell’alunno va valutato tenendo conto dell’handicap documentato e attribuendo le ore adeguate alla sua condizione, con rapporto in deroga per gravità e comunque per trenta ore settimanali. Le spese sono state poste a carico delle amministrazioni scolastiche, in solido, con attribuzione al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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