Esecuzione del giudicato e penalità di mora nel rito dell’ottemperanza (TAR Campania n. 911 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito dell’ottemperanza, la sentenza del giudice ordinario di condanna della pubblica amministrazione al pagamento di una somma di denaro assume un immediato valore conformativo-ordinatorio, che impone all’amministrazione di conformarsi integralmente al decisum. Il pagamento parziale, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, determina la sopravvenuta carenza d’interesse nei limiti della somma versata, ma non estingue l’obbligo per la parte residua. Il decesso del creditore non muta l’oggetto dell’obbligo, che resta la concreta acquisizione dell’utilità già riconosciuta dal giudice civile. L’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. consente di condannare l’amministrazione inadempiente al pagamento di una somma ulteriore a titolo di penalità di mora, commisurata agli interessi legali sulla sorte maturata dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza fino all’adempimento spontaneo o a quello del commissario. La nomina del commissario ad acta non priva l’amministrazione del potere di provvedere tardivamente.

Il Fatto

Il ricorso è proposto dagli eredi di un lavoratore, nei limiti delle rispettive quote, per ottenere l’esecuzione della sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno differenziale, condannando l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale al pagamento di una somma a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione.

La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata ai fini dell’esecuzione. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, e non intervenuto il pagamento, i ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza, con nomina di un commissario ad acta e condanna dell’amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’obbligo nascente dal giudicato civile, evidenziando che la sentenza di condanna ha un valore immediatamente conformativo-ordinatorio nei confronti dell’amministrazione, tenuta a far conseguire concretamente l’utilità già riconosciuta. Non rileva, a tal fine, la natura dell’obbligo, perché l’oggetto dell’esecuzione resta il risultato sostanziale consacrato nel titolo.

L’amministrazione si è costituita sostenendo di avere adempiuto dopo il deposito del ricorso. Il Collegio verifica l’esatto ammontare del credito. Il pagamento di complessivi euro 240.546,60, di cui euro 218.274,22 per sorte capitale ed euro 22.272,38 per accessori, è ritenuto insufficiente: la rivalutazione e gli interessi, correttamente calcolati sulla sorte capitale con decorrenza dal 1°.4.2006, portano la pretesa creditoria a un importo superiore, con un residuo ancora dovuto agli aventi diritto.

Nei limiti della somma già corrisposta, il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse; per la parte residua è invece accolto. Viene ordinata l’esecuzione del giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione di parte, se anteriore.

Segue l’accoglimento, nei limiti indicati, della domanda di penalità di mora: il Collegio la determina negli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, con dies a quo al sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e dies ad quem al giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, o a quello del commissario. Sul punto richiama la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Ad. Pl. n. 8 del 2021), secondo cui l’insediamento del commissario non priva l’amministrazione del potere di provvedere.

Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, è nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, destinato a insediarsi su istanza di parte. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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