Revisione, divieto di valutazioni di merito nella fase rescindente de plano (Cass. pen. Sez. II n. 20479 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revisione, la dichiarazione de plano di inammissibilità della richiesta per manifesta infondatezza ai sensi dell’art. 634 cod. proc. pen. è consentita solo quando le ragioni addotte risultino, all’evidenza, inidonee a consentire una verifica sull’esito del giudizio. Quando la richiesta si fonda sull’inconciliabilità tra giudicati ex art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il controllo giurisdizionale preliminare non può estendersi alla tenuta della sentenza di condanna rispetto ai contenuti della pronuncia antagonista. Il giudice della fase rescindente è tenuto a valutare in astratto la sola capacità demolitoria del novum, restando preclusa ogni anticipazione dell’apprezzamento di merito, riservato al giudizio di revisione da svolgersi nel contraddittorio delle parti.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato in via definitiva per concorso in estorsione aggravata ai danni di una società. Il coimputato, giudicato separatamente con rito abbreviato, era stato assolto con la formula “perché il fatto non sussiste” in relazione alla medesima vicenda estorsiva. Su questa assoluzione il condannato fondava la richiesta di revisione per inconciliabilità tra giudicati.

La Corte di appello dichiarava l’inammissibilità della richiesta con ordinanza emessa de plano ai sensi dell’art. 634 cod. proc. pen., senza fissare l’udienza camerale. I difensori ricorrono per Cassazione deducendo la violazione del contraddittorio e l’indebita incursione nel merito.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione ricostruisce innanzitutto il perimetro della fase rescindente. Il Collegio richiama il principio secondo cui l’inammissibilità per manifesta infondatezza sussiste solo quando le ragioni poste a fondamento della richiesta appaiono, all’evidenza, inidonee a consentire una verifica sull’esito del giudizio. Resta estranea a questo apprezzamento preliminare, perché riservata al merito, la valutazione sull’effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio.

La Corte sottolinea la distinzione logico-funzionale tra la fase rescindente, volta alla preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza, e la fase successiva, cosiddetta rescissoria, che si instaura con la citazione del condannato e nella quale si celebra il giudizio con assunzione della prova nel contraddittorio.

Nel caso di richiesta fondata sull’inconciliabilità tra giudicati, il controllo giurisdizionale che può condurre alla declaratoria di inammissibilità deve avere ad oggetto la verifica dell’irrevocabilità della sentenza che si assume avere introdotto il fatto antagonista e la mera pertinenza di tale decisione ai fatti oggetto del giudizio di condanna. Il controllo non può estendersi alla tenuta della sentenza impugnata rispetto ai contenuti della ulteriore pronuncia, valutazione che va obbligatoriamente realizzata in contraddittorio.

Il Collegio rileva che la Corte territoriale, comparando le motivazioni delle due sentenze e svolgendo un’analisi giuridica del concetto di inconciliabilità, ha effettuato valutazioni tipiche del giudizio di merito, ben oltre la mera valutazione ictu oculi della manifesta infondatezza. Tali valutazioni richiedevano la previa instaurazione del contraddittorio tra le parti.

Da qui l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro per l’ulteriore corso. La Corte ricorda che l’annullamento in sede di legittimità della dichiarazione di inammissibilità adottata con procedura de plano vincola i giudici di appello a dare corso al giudizio di revisione con il decreto di citazione previsto dall’art. 636 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

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Riferimenti normativi

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