Annullata l’inammissibilità de plano, obbligo instaurare revisione (Cass. pen. Sez. 5 n. 4514 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di inammissibilità dell’istanza di revisione per manifesta infondatezza, resa de plano ai sensi dell’art. 634, comma 1, cod. proc. pen., costituisce una fase eventuale e preliminare, che si svolge senza contraddittorio. Quando la Corte di cassazione accoglie il ricorso e annulla tale ordinanza, disponendo il rinvio ad altra corte di appello ex art. 634, comma 2, cod. proc. pen., la fase delibativa si è esaurita e il giudice del rinvio non può emettere una nuova ordinanza di inammissibilità de plano, ma è vincolato a instaurare il giudizio di revisione, emettendo il decreto di citazione a giudizio previsto dall’art. 636 cod. proc. pen. L’ordinanza emessa in violazione di tale regola è viziata da nullità assoluta ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen., per omessa instaurazione del contraddittorio.
Il Fatto
Un soggetto, condannato in via definitiva per il delitto di omicidio preterintenzionale, ha proposto istanza di revisione ai sensi dell’art. 630, lett. c), cod. proc. pen., deducendo due elementi di novità: un contributo tecnico concernente l’analisi delle tracce ematiche e le dichiarazioni confessorie di un originario coimputato, che si era attribuito la responsabilità del colpo mortale. La Corte di appello di Salerno aveva dichiarato inammissibile l’istanza de plano per manifesta infondatezza. Con sentenza del 2025, la Prima sezione della Corte di cassazione aveva annullato tale ordinanza, ritenendo che il vaglio preliminare avesse travalicato i limiti della delibazione di ammissibilità, e aveva rinviato alla Corte di appello di Napoli. Il giudice del rinvio, pronunciandosi nuovamente de plano, aveva però emesso una seconda declaratoria di inammissibilità, con motivazioni analoghe. Avverso tale provvedimento l’istante ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Quinta sezione ha accolto il ricorso, affermando che la Corte di appello di Napoli avrebbe dovuto instaurare il giudizio di revisione e non ripetere la fase preliminare di ammissibilità. L’annullamento dell’ordinanza di inammissibilità rimuove lo sbarramento che impediva l’accesso al giudizio, rendendo ormai superata la delibazione negativa.
La Corte ha fondato la propria decisione su un duplice criterio ermeneutico. Sotto il profilo letterale, l’art. 634, comma 2, cod. proc. pen. dispone che, in caso di accoglimento del ricorso, la Corte di cassazione rinvia “il giudizio di revisione” ad altra corte di appello. L’uso del termine “giudizio” indica, nel sistema codicistico, lo svolgimento del processo nel contraddittorio delle parti, secondo le forme disciplinate dall’art. 636 cod. proc. pen. Sotto il profilo sistematico, la struttura del procedimento di revisione risulta ormai unificata, come evidenziato dalle Sezioni Unite Pisano (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2022): la fase preliminare di ammissibilità è eventuale e non può essere separata dal giudizio, in una scansione che ricalca il modello dell’art. 591 cod. proc. pen. per le impugnazioni.
La Corte ha quindi esaminato un indirizzo giurisprudenziale difforme, risalente alla sentenza Nunziata del 1996, secondo cui il giudice del rinvio conserverebbe il potere di rinnovare la valutazione di ammissibilità. Ha ritenuto tale orientamento superato, osservando che la sua ratio confonde le modalità procedimentali con l’esito del giudizio: l’annullamento ha una funzione meramente formale, volta a rimuovere l’illegittimo sbarramento, e non condiziona la decisione di merito, che potrà avere qualunque esito.
La Corte ha escluso la necessità di rimettere la questione alle Sezioni Unite, rilevando che le pronunce difformi si limitano a riprodurre in modo tralatizio un principio di fatto superato da numerose decisioni successive. Ha inoltre valorizzato la motivazione della sentenza di annullamento della Prima sezione, dalla quale emergeva la volontà di investire il giudice del rinvio del compito di celebrare il giudizio di revisione. L’ordinanza impugnata risulta pertanto viziata da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, per la mancata instaurazione del contraddittorio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.