Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 470 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo accerta l’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato e ne ordina l’esecuzione. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 legittima l’azione di ottemperanza e non può essere invocato dall’amministrazione per sottrarsi all’adempimento. Qualora sia spirato il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio in forma specifica, l’obbligazione si converte nel pagamento del controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, non potendo l’amministrazione giovarsi del proprio contegno inerte. La carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 costituisce un’obbligazione fungibile di natura pecuniaria.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto a usufruire del beneficio economico di 500,00 euro annui tramite la carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, per due anni scolastici, per un totale di 1.000,00 euro. La sentenza non era stata impugnata ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria.

Notificato il titolo presso la sede dell’amministrazione e decorso inutilmente il termine dilatorio previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, la parte ha agito in ottemperanza davanti al giudice amministrativo, chiedendo la condanna al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione delle astreintes.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto verificato la sussistenza dei presupposti processuali. L’azione è stata proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente di conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato. Risultano rispettati sia il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. sia quello di cui agli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm..

La sentenza ottemperanda è stata ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione e il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, è decorso infruttuosamente. Non essendo stata allegata alcuna prova dell’avvenuto adempimento, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Il passaggio più rilevante riguarda l’ipotesi in cui sia decorso il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, pari a due anni dalla pubblicazione della pronuncia. Il Collegio ha precisato che, in tal caso, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. La conclusione si fonda sulla natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria e sul principio per cui il mancato rispetto del limite temporale non è imputabile alla ricorrente, ma a una condotta omissiva dell’amministrazione, che non può trarre vantaggio dal proprio inerzia.

Il Tribunale ha quindi nominato sin da ora quale commissario ad acta un Dirigente della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega, incaricato dell’allocazione della somma in bilancio e dell’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. La mancanza di stanziamento o di disponibilità di cassa non costituisce legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

È stata invece respinta la domanda di condanna al pagamento delle astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione della misura nel caso concreto, anche in considerazione del tempo trascorso dal definitivo passaggio in giudicato. Le spese sono state poste a carico della parte soccombente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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