Divieto di detenzione armi e valutazione dei fatti risalenti nel tempo (TAR Marche n. 580 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto soggettivo, ma rappresenta un’eccezione al normale divieto di detenere armi, sicché l’Amministrazione dispone di un’ampia discrezionalità nel valutare la prevedibilità dell’abuso. In tale giudizio possono assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi, nonché vicende e situazioni personali che non integrino reati, anche estranee alla materia delle armi, dalle quali desumere la non completa affidabilità circa l’uso delle stesse. Il divieto di detenzione armi non richiede una particolare motivazione e il vaglio del giudice amministrativo si limita a verificare che le valutazioni non siano irrazionali o arbitrarie. In materia di armi le garanzie procedimentali subiscono un notevole affievolimento, stante la natura cautelare e la finalità preventiva dei provvedimenti.

Il Fatto

Il ricorrente aveva subito nel 2009 un divieto di detenzione armi emesso dalla Prefettura di Macerata. Quel provvedimento era stato annullato da una precedente sentenza del TAR Marche del 23 settembre 2020. Cessata l’efficacia del divieto, il ricorrente ha chiesto nel 2021 l’autorizzazione all’acquisto e al porto d’armi per uso sportivo. La richiesta è rimasta senza risposta, finché una successiva sentenza non ha imposto a Questura e Prefettura di pronunciarsi con atto espresso.

La Questura ha comunicato l’avvio del procedimento e i motivi ostativi, elencando diverse circostanze: un avviso orale del 2009, varie notizie di reato tra il 2010 e il 2018 e un controllo dei Carabinieri del 2013. La Prefettura, con decreto del 9 dicembre 2021, ha respinto l’istanza di revoca del divieto. Il ricorrente ha impugnato questo atto e la nota questorile, deducendo la violazione del contraddittorio ex art. 10-bis legge n. 241/1990 e il difetto di istruttoria, per essersi fondata la decisione su fatti risalenti e archiviati.

La Motivazione della Corte

Il TAR Marche respinge il ricorso avverso l’atto prefettizio e dichiara inammissibile quello rivolto alla nota questorile. In via preliminare il Collegio riqualifica il provvedimento impugnato: il decreto prefettizio del 9 dicembre 2021 costituisce nella sostanza un nuovo divieto ex art. 39 T.u.l.p.s., poiché il precedente divieto del 2009 era stato annullato e dunque espunto dal mondo giuridico, non potendo essere oggetto di revoca.

Nel merito, il Tribunale ribadisce che il porto d’armi è un’eccezione al divieto generale di detenere armi e che l’Amministrazione gode di un’ampia discrezionalità, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 4914 del 31 maggio 2024. I provvedimenti negativi possono fondarsi su un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso, valorizzando fatti anche isolati e situazioni non penalmente rilevanti. Il divieto non esige una motivazione analitica e il sindacato del giudice si ferma alla verifica dell’irrazionalità o dell’arbitrarietà.

Il Collegio esamina le circostanze addotte e ritiene che l’atto prefettizio non presenti malgoverno della discrezionalità sotto il profilo della macroscopica irragionevolezza, della palese illogicità o del travisamento in fatto. Dal decreto di archiviazione del GUP e dalla richiesta di archiviazione ai sensi degli artt. 408-411 c.p.p. emerge che il fatto storico genetico del procedimento per violenza privata è stato accertato nella materialità e riqualificato quale illecito civile di ingiuria e reato di minaccia. Il procedimento non ha avuto seguito solo per la mancata querela della persona offesa. Tale fatto, unito alle ulteriori risultanze istruttorie, ha ragionevolmente indotto la Prefettura a emanare l’atto gravato.

Quanto alle doglianze procedimentali, il TAR rileva che gli scritti difensivi sono citati nell’atto prefettizio e non sono stati versati in atti, quindi non valutabili. In ogni caso, in materia di armi le garanzie procedimentali subiscono un affievolimento, essendo i provvedimenti di natura cautelare e finalità preventiva, con richiamo a TAR Emilia-Romagna, Parma, n. 151 del 30 maggio 2019. La nota questorile, priva di autonoma lesività, è dichiarata inammissibile per carenza di interesse. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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