Liberazione anticipata: l’infrazione disciplinare non annulla la condotta positiva (Cass. pen. Sez. VII n. 23871 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liberazione anticipata, ai fini del giudizio sul requisito della partecipazione all’opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente, sia sotto il profilo dell’attitudine o meno a indicare una condotta restia al processo rieducativo, sia per essere comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento positivo risultante dalla condotta tenuta dall’interessato nel periodo semestrale in esame. Nessuna infrazione disciplinare può porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità dal detenuto. Il giudice di sorveglianza che valorizzi la sanzione disciplinare come indice di mancata adesione al trattamento applica correttamente tale principio.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Catania, con provvedimento del 4 marzo 2026, ha respinto il reclamo proposto dal detenuto avverso il decreto con cui il Magistrato di sorveglianza aveva negato la concessione della liberazione anticipata in relazione al periodo compreso tra il 12 gennaio 2025 e il 12 luglio 2025.
Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi: la mancata prova della responsabilità per l’infrazione disciplinare; il difetto di motivazione sulla possibile preesistenza della manomissione e sulla condivisione della cella con altri detenuti; la violazione dei principi in materia di concessione del beneficio, per non essere stata dimostrata la mancata partecipazione all’opera rieducativa nel semestre considerato.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando l’orientamento consolidato in materia di art. 54 e art. 69-bis ord. pen. Secondo tale indirizzo, i rapporti disciplinari non possono essere valutati in modo astratto, ma vanno confrontati con tutti gli elementi positivi del periodo semestrale.
La Corte ha citato Sez. I n. 24506 del 28.03.2025 e Sez. I n. 30717 del 27.05.2019, ribadendo che qualsivoglia infrazione non può da sola azzerare una condotta rieducativa continua e positiva.
Il provvedimento impugnato, ad avviso della Sezione, ha fatto corretta applicazione di tale insegnamento, ritenendo che la condotta sanzionata disciplinarmente fosse indicativa della mancata adesione al processo di rieducazione, presupposto imprescindibile per la concessione del beneficio.
La Cassazione ha inoltre valorizzato la circostanza, evidenziata dal Tribunale di sorveglianza, che il detenuto, per la risalente permanenza in quella cella, era certamente a conoscenza della manomissione e non l’aveva segnalata: tale condotta manifesta un atteggiamento non collaborativo ai fini dell’opera rieducativa.
All’inammissibilità del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000 e l’assenza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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