Reato continuato in esecuzione: onere di allegazione specifica del condannato (Cass. pen. Sez. VII n. 23875 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione, il condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. ha l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della dedotta unitarietà del disegno criminoso. Non è sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti o all’identità dei titoli di reato, poiché tali indici sono sintomatici non di un progetto criminoso unitario, ma di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti. Il giudice dell’esecuzione che rigetti l’istanza con motivazione sintetica ma congrua non incorre in vizio di motivazione.
Il Fatto
Il condannato proponeva istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto di due sentenze di condanna emesse dalla Corte d’appello di Bologna.
La Corte d’appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza. Avverso tale provvedimento il condannato proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi: violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., per omessa valutazione degli indici rilevanti, e vizio di motivazione, per asserita contraddittorietà rispetto a un provvedimento del Giudice per le indagini preliminari relativo a un coimputato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur estremamente sintetica, la motivazione del giudice dell’esecuzione risulta congrua: i fatti sono disomogenei, i beni giuridici lesi differenti, al di là della contiguità spaziale e in parte temporale delle condotte.
Di fronte a tale affermazione il ricorrente si limita a sostenere, in termini generici, che i fatti rientrano nelle medesime dinamiche delinquenziali, adombrando una riconducibilità di un tentato omicidio all’ambiente del narcotraffico, senza esplicitare né corroborare tale asserzione.
Quanto alla dedotta continuazione rispetto al correo, la Corte rileva che si tratta di argomentazione generica e apodittica, priva di riscontro e non autosufficiente.
La Corte ribadisce l’insegnamento secondo cui, in tema di esecuzione, grava sul condannato l’onere di allegare elementi specifici e concreti, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti o all’identità dei titoli di reato. Richiama sul punto Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D’amico, Rv. 267580 – 01.
All’inammissibilità del ricorso conseguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, in mancanza di elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
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Nota della Redazione
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