Crediti anteriori al dissesto esclusi dall’ottemperanza del giudicato (TAR Campania n. 377 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza del giudicato, i crediti vantati nei confronti di un ente locale dichiarato in stato di dissesto finanziario che trovino titolo in fatti anteriori alla dichiarazione rientrano nella competenza dell’Organo straordinario di liquidazione e non sono suscettibili di esecuzione individuale. Il ricorso per ottemperanza è pertanto inammissibile ai sensi dell’art. 248, comma 2, d.lgs. n. 267/2000. La circostanza che gli atti del dissesto siano stati prodotti tardivamente in giudizio non elide il potere del giudice amministrativo di rilevare d’ufficio la causa di inammissibilità ex lege, trattandosi di atto pubblico legalmente conoscibile e di vicenda sulla quale il tribunale è periodicamente informato dalle Prefetture.
Il Fatto
I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2657/2023 della Corte di Appello di Napoli, con la quale il Comune era stato condannato al pagamento di una somma di denaro in favore degli appellanti, oltre rivalutazione e interessi, e alla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Comune intimato si è costituito in giudizio. Con precedente ordinanza n. 6751/2025 la Sezione ha invitato le parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., a rassegnare memorie sulla prospettata questione della inammissibilità del ricorso, rilevando che i crediti azionati trovavano titolo in fatti anteriori alla dichiarazione di dissesto dell’ente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ribadito che, in presenza di dissesto finanziario dichiarato dall’ente locale, i crediti che trovano titolo in fatti anteriori alla dichiarazione rientrano nella competenza dell’Organo straordinario di liquidazione, con la conseguenza che essi non sono suscettibili di esecuzione individuale.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile in applicazione dell’art. 248, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, con rinvio alle argomentazioni già svolte nella citata ordinanza n. 6751/2025.
Il Tribunale ha respinto la tesi dei ricorrenti secondo cui il dissesto sarebbe stato documentato tardivamente, in violazione del termine perentorio ex art. 73 c.p.a. Ha osservato, per un verso, che il dissesto costituisce atto pubblico legalmente conoscibile, essendo il decreto del Presidente della Repubblica che nomina l’Organo straordinario di liquidazione pubblicato in Gazzetta Ufficiale e la delibera comunale sull’albo pretorio; per altro verso, che lo stesso T.A.R. è periodicamente informato dalle Prefetture sulle vicende riguardanti il dissesto degli enti locali.
La tardività del deposito, ha aggiunto il Collegio, non vale comunque a elidere il potere del giudice di rilevare la sussistenza di una causa di inammissibilità ex lege, che inibisce la proposizione del ricorso in ottemperanza. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di giudizio in ragione dell’esito in rito.
Nota della Redazione
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