Confisca obbligatoria dei beni culturali esteri e motivazione nel patteggiamento (Cass. pen. Sez. III n. 27985 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, l’obbligo di motivazione del giudice in ordine alla confisca del profitto del reato va parametrato alla particolare natura della sentenza e non può essere assimilato a quello richiesto in caso di condanna dibattimentale. Il giudice, pur non riducendosi a mera presa d’atto del patto, sviluppa un’argomentazione correlata all’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti contestati. Ne deriva che, per i reati contro il patrimonio culturale, la confisca obbligatoria dei beni di provenienza estera è legittima anche quando la difesa contesti la qualifica di “bene culturale” nel Paese di origine, essendo preclusa la rimessione in discussione dei profili fondanti i reati ascritti. L’individuazione della Soprintendenza come organo attuatore non integra delega in bianco, restando ferma la competenza del giudice esecutivo sulle questioni relative all’esecuzione.
Il Fatto
Con sentenza resa il 02.03.2026, il G.i.p. del Tribunale di Ancona applicava agli imputati la pena concordata con il P.M. ex art. 444 cod. proc. pen. per reati di associazione per delinquere, delitti contro il patrimonio culturale e illecita introduzione di beni archeologici, ordinando la confisca e la restituzione allo Stato dei beni in sequestro. In motivazione, quanto ai reperti esteri, precisava che vanno restituiti alla Soprintendenza per l’inoltro ai Paesi di provenienza, salvo quelli per i quali fosse esibita la documentazione d’acquisto e l’autorizzazione all’esportazione, ovvero valutati di scarso interesse culturale.
Gli imputati ricorrevano per cassazione deducendo, tra l’altro, l’erronea attribuzione della natura culturale ai beni esteri, l’inversione dell’onere probatorio e una presunta delega in bianco alla Soprintendenza per l’individuazione dei beni da restituire.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’indirizzo consolidato secondo cui, in tema di patteggiamento, l’obbligo di motivazione sulla confisca diretta deve essere parametrato alla natura della sentenza, il cui sviluppo argomentativo è correlato all’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dalla prova (richiamata Sez. 2 n. 13915 del 2022, con conforme Sez. 4 n. 18578 del 2026 e Sez. 3 n. 18926 del 2026).
Su questa premessa la Corte rileva che, per i reati ascritti, la confisca è sempre ordinata ai sensi dell’art. 518-duodevicies cod. pen., trattandosi di condotte illecite su beni di provenienza estera. Poiché i ricorrenti hanno dispensato l’accusa dall’onere di provare i fatti, il Tribunale ha correttamente limitato la verifica all’insussistenza delle condizioni per un immediato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., onere motivazionale assolto col richiamo di informative, verbali di sequestro e relazioni dei consulenti.
Le censure sulla qualifica di “bene culturale” e sul mancato apprezzamento della documentazione prodotta risultano quindi volte a rimettere in discussione proprio i profili fondanti i reati e la confisca obbligatoria, coperti dalla scelta negoziale del rito.
Quanto alla pretesa delega, il Tribunale ha indicato l’organo e i parametri per la concreta attuazione della confisca, sicché non si configura delega in bianco. Resta ferma la possibilità di censurare l’operatività concreta della confisca davanti allo stesso Tribunale in sede esecutiva, secondo i principi di Sez. 1 n. 41216 del 2018 sulla competenza del giudice che adottò il provvedimento ablativo.
I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna alle spese processuali e al versamento di tremila Euro in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 518 c.p. – Pubblicazione della sentenza
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta