Ottemperanza al giudicato del giudice di pace e commissario ad acta (TAR Basilicata n. 467 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’inerzia della pubblica amministrazione nel dare esecuzione a un titolo esecutivo formatosi davanti al giudice ordinario integra violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato. Nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l’amministrazione ha l’onere di provare l’avvenuto integrale adempimento prima della notifica del ricorso. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esatta esecuzione, fissa il termine per provvedere, nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza e dispone la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

Il Fatto

Parte ricorrente ha agito in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza n. 158/2022 del Giudice di pace di Bella, che aveva condannato la Regione Basilicata al pagamento di somme in suo favore. Il titolo è stato notificato in forma esecutiva all’amministrazione il 26 febbraio 2025.

Secondo la prospettazione, l’ente non ha adempiuto al precetto giurisdizionale. La ricorrente ha quindi chiesto la fissazione di un termine per l’esecuzione, la condanna alla penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. La Regione, regolarmente evocata, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

In rito, il Collegio verifica la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. Risulta rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di cui agli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm., essendo il ricorso depositato il 12 luglio 2025 a fronte della notificazione effettuata il precedente 30 giugno.

È inoltre decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, risultando il titolo esecutivo notificato alla pubblica amministrazione il 26 febbraio 2025. Sussiste l’attestazione di cancelleria sul passaggio in giudicato.

Nel merito, il ricorso è fondato. L’inerzia dell’ente configura palese violazione dell’obbligo dell’autorità amministrativa di conformarsi a quanto deciso dal giudice ordinario. L’amministrazione non ha provato, come sarebbe stato suo onere, l’avvenuto integrale adempimento prima della notifica del ricorso per ottemperanza, secondo il principio espresso da Cass. SS.UU. n. 12533/2001.

Va dunque dichiarato l’obbligo della Regione di dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza azionata, con pagamento delle somme spettanti, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. Per il caso di ulteriore inottemperanza è nominato commissario ad acta il Prefetto di Potenza, o suo delegato, con spese a carico dell’amministrazione.

Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., è disposta la penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e comprendono in modo omnicomprensivo le spese accessorie relative agli atti successivi alla sentenza azionata e funzionali al giudizio di ottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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