L’ordinanza di demolizione non può colpire l’attività vivaistica priva di opere edilizie (TAR Sicilia n. 3025 del 12.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione è provvedimento sanzionatorio-ripristinatorio che presuppone la realizzazione di un abuso edilizio e la violazione delle norme in materia edilizia. Il potere repressivo non può essere esercitato al di fuori dei presupposti tipizzati dal legislatore: l’uso del territorio in contrasto con le prescrizioni di piano, non accompagnato da interventi per i quali sia richiesto un titolo abilitativo, non legittima l’adozione del provvedimento demolitorio. La regola vale sia per la demolizione prevista dagli artt. 31 e ss. del d.P.R. n. 380/2001, che presuppone abusi di maggiore gravità, sia per quella dell’art. 27, comma 2, del medesimo d.P.R., che valorizza qualsiasi intervento abusivo. L’attività vivaistica svolta mediante impianto di irrigazione e collocazione di piante in vaso, priva di opere edilizie, resta estranea a entrambe le fattispecie.

Il Fatto

Il ricorrente acquista un terreno in Comune di Terme Vigliatore, già adibito a vivaio a campo aperto secondo il decreto di trasferimento. Dopo l’acquisto prosegue l’attività vivaistica, collocando vasi di ulivo e agrumi ornamentali e realizzando tubazioni di irrigazione, senza eseguire opere edilizie.

A seguito di sopralluoghi, il Comune adotta un’ordinanza di demolizione e rimessione in pristino, ingiungendo la demolizione dell’impianto vivaistico e il ripristino dello stato originario dei luoghi. Il ricorrente impugna il provvedimento davanti al TAR Sicilia, deducendo la violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e delle prescrizioni del piano regolatore, oltre all’eccesso di potere per difetto dei presupposti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie le censure assorbenti del primo e del secondo motivo. I verbali di sopralluogo della Polizia Municipale attestano la presenza di un vecchio impianto vivaistico, di tubazioni di irrigazione e di piante in vaso: non emergono opere edilizie per le quali fosse necessario un titolo abilitativo.

L’ordinanza impugnata viola i principi di tipicità e nominatività dei provvedimenti amministrativi, corollari del principio di legalità. La pubblica amministrazione può adottare esclusivamente gli atti previsti dalla norma che le conferisce il potere, e ciascun potere risponde a una funzione specifica.

L’ordinanza di demolizione ha natura sanzionatoria-ripristinatoria e serve a contestare al proprietario e al responsabile dell’abuso la violazione delle norme edilizie, per condurre all’abbattimento dell’opera. Il potere di repressione degli abusi non può quindi essere impiegato per censurare l’utilizzo del territorio in contrasto con le prescrizioni di piano, in assenza di interventi soggetti a titolo edilizio.

La precisazione vale su entrambi i fronti normativi richiamati. Gli artt. 31 e ss. del d.P.R. n. 380/2001 presuppongono abusi di maggiore gravità, come l’intervento di nuova costruzione senza permesso di costruire. L’art. 27, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 valorizza invece qualsiasi intervento abusivo, anche a prescindere dalla gravità, ma richiede pur sempre un’opera realizzata senza titolo. Nel caso concreto difettano i presupposti di entrambe le disposizioni.

Il ricorso è pertanto accolto e l’ordinanza annullata, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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