Accesso agli atti e vicinitas: interesse concreto del residente all’insediamento produttivo (TAR Basilicata n. 442 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto che risiede in prossimità del luogo destinato all’insediamento di un’attività imprenditoriale potenzialmente impattante vanta, per effetto della vicinitas, una posizione differenziata e qualificata rispetto alla generalità dei consociati, che integra l’interesse diretto, concreto ed attuale all’accesso agli atti del relativo procedimento autorizzatorio. L’istanza ostensiva non può ritenersi generica o emulativa quando circostanzia l’esigenza connessa al timore di esternalità negative di carattere ambientale, sanitario ed urbanistico. Non è esigibile dall’istante l’indicazione puntuale degli estremi dei titoli da visionare, quando l’individuazione della pratica è consentita all’Amministrazione senza attività di formazione o elaborazione di dati. Gli atti richiesti rientrano nella nozione di documento amministrativo di cui all’art. 22, comma 1, lett. d), della legge n. 241/1990 e, in assenza di cause di esclusione, l’accesso è dovuto.
Il Fatto
Il ricorrente, residente nelle vicinanze di un immobile destinato a ospitare un allevamento di suini promosso da una società agricola, ha presentato al Comune un’istanza di accesso agli atti concernente la documentazione connessa all’insediamento di quell’attività. La richiesta riguardava, tra l’altro, il titolo di proprietà dei terreni, l’autorizzazione sanitaria, la SCIA con gli allegati progettuali, gli eventuali provvedimenti di dissequestro e ogni altro titolo autorizzatorio. Il Comune ha respinto l’istanza con un provvedimento motivato sul difetto di un interesse concreto ed attuale e sull’estraneità degli atti al perimetro delle informazioni ambientali.
Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al giudice amministrativo, chiedendo anche l’accertamento del proprio diritto all’ostensione. Il Comune e la società controinteressata, ritualmente intimati, non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso muovendo dalla legittimazione soggettiva del richiedente. La residenza a breve distanza dal sito dell’insediamento produttivo determina una posizione differenziata rispetto alla generalità dei consociati, idonea a fondare l’accesso agli atti che risultano collegati a quella specifica situazione.
La vicinitas viene intesa come stabile collegamento tra il ricorrente e l’area nella quale sono destinati a prodursi gli effetti dell’attività imprenditoriale. Da tale collegamento deriva un interesse diretto e attuale alla verifica della legittimità dell’insediamento, in ragione della sua potenziale attitudine a produrre esternalità negative sul piano ambientale, sanitario ed urbanistico.
Il diniego comunale è superato anche sul piano della pretesa genericità dell’istanza. Il Collegio rileva che la richiesta è stata adeguatamente circostanziata e non appare preordinata a un controllo generalizzato dell’azione amministrativa. Rilievo centrale assume il principio per cui non può gravare sull’interessato l’onere di indicare in modo puntuale contenuto ed estremi dei titoli da visionare, dei quali egli presume l’esistenza senza conoscerne l’effettiva consistenza. È sufficiente una richiesta che consenta all’Amministrazione di individuare la pratica autorizzatoria e di estrapolare i relativi atti, senza svolgere attività di formazione o elaborazione di dati.
Gli atti richiesti rientrano infine nell’ampia nozione di documento amministrativo di cui all’art. 22, comma 1, lett. d), della legge n. 241/1990. Non emerge alcuna causa di esclusione ai sensi dell’art. 24 della medesima legge, tanto più che l’accesso risulta funzionale alla cura di interessi giuridici, ciò che ne assicura tendenziale preminenza nell’equilibrio delineato dal comma 7 della stessa disposizione. Il Collegio dichiara assorbito il profilo dell’accesso ambientale, ritenendo sufficiente la verifica condotta sul piano della disciplina generale.
Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del diniego e accertamento del diritto all’accesso; il Comune è condannato a consentirlo entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza e al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
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