Confisca definitiva e sgombero: ricorso CEDU non sospende l’esecuzione (Cons. Stato n. 385 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La confisca dei beni sequestrati alla criminalità organizzata diviene esecutiva con la definitività della relativa pronuncia secondo l’ordinamento italiano. La pendenza di un giudizio dinanzi alla C.E.D.U. avverso la confisca non incide sulla definitività della misura né impedisce lo sgombero del bene e la sua destinazione ad altro. La definitività della confisca determina il trasferimento a titolo originario del bene al patrimonio dello Stato ai sensi dell’art. 45, comma 1, d.lgs. n. 159/2011, sicché l’ordinanza di sgombero costituisce atto dovuto, espressione di potere vincolato. Ne consegue che i vizi procedimentali, segnatamente la mancata comunicazione di avvio del procedimento, non possono condurre all’annullamento dell’ordine ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, legge n. 241/1990. Il termine assegnato per il rilascio non è incongruo quando il tempo complessivamente trascorso dalla confisca all’ordine superi largamente quello intimato.
Il Fatto
Gli appellanti occupano un appartamento e un’autorimessa confiscati in via definitiva, con sentenza della Corte di Cassazione n. 1243/2017, nell’ambito di una misura di prevenzione antimafia. Divenuta definitiva la confisca, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha emesso in data 16 maggio 2024 le ordinanze di sgombero ai sensi dell’art. 47, comma 2, d.lgs. n. 159/2011.
Gli interessati hanno impugnato gli ordini davanti al TAR Lazio, che ha respinto il ricorso con la sentenza n. 7849/2025. Hanno quindi proposto appello, deducendo la non definitività della confisca per la pendenza di due ricorsi dinanzi alla C.E.D.U. e lamentando l’incongruità del termine di rilascio. In sede cautelare la Sezione aveva accolto l’istanza, valorizzando l’assenza di una sistemazione abitativa alternativa e la mancata individuazione di altra destinazione per il bene.
La Motivazione della Corte
Il Collegio supera l’orientamento espresso in fase cautelare alla luce delle produzioni documentali dell’Avvocatura: il decreto di destinazione dell’immobile e il rigetto dell’istanza di revocazione della confisca, dichiarata inammissibile per mancata allegazione di fatti nuovi dalla Corte di appello di Brescia con ordinanza n. 4 del 22 settembre 2025.
Il primo motivo contesta la definitività della confisca per la pendenza dei ricorsi europei. La Sezione richiama il proprio precedente — sentenza n. 7866 del 10 dicembre 2020 — secondo cui la proposizione di ricorsi dinanzi alla C.E.D.U. non incide sulla definitività della misura: il provvedimento di confisca è definitivo in base alle norme dell’ordinamento italiano quando non è esperibile un rimedio impugnatorio interno. Il giudice di primo grado ha inoltre rilevato che la Corte europea si è già pronunciata nel merito sulla legittimità della confisca come misura di prevenzione.
Acclarata la definitività, la Corte applica l’art. 45, comma 1, d.lgs. n. 159/2011: il bene si trasferisce a titolo originario al patrimonio dello Stato e l’ordinanza di sgombero è atto dovuto. Il rigetto del primo motivo rende superfluo l’esame dei motivi secondo, terzo e quarto, relativi a proporzionalità e ragionevolezza, insufficiente motivazione e mancata comunicazione di avvio del procedimento. Nessun margine di discrezionalità residuava all’Amministrazione, e le violazioni procedimentali non avrebbero potuto condurre all’annullamento ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, legge n. 241/1990.
Quanto al quinto motivo, sull’incongruità del termine di 120 giorni, la Corte osserva che la definitività della confisca comporta di regola l’esecuzione immediata dello sgombero. In concreto il tempo concesso è stato ampiamente superiore, essendo trascorsi sette anni tra la sentenza di Cassazione del 2017 e l’ordine del 2024. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della natura della pretesa.
Nota della Redazione
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