Ottemperanza al giudicato previdenziale e prova dell’adempimento (TAR Calabria n. 526 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., l’amministrazione intimata ha l’onere di provare l’avvenuto puntuale adempimento del giudicato. La mera disposizione impartita per l’accreditamento delle somme non integra prova dell’adempimento, ove non risulti che le somme siano state effettivamente messe a disposizione del creditore. Una volta accertata la rituale notificazione del titolo, il suo passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni ex art. 14 d.l. n. 669/1996, spetta all’ente dimostrare il pagamento. In difetto, il ricorso è fondato e va nominato il Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza.

Il Fatto

La ricorrente agisce in ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, che aveva condannato l’I.N.P.S. a corrispondere i ratei maturati e non percepiti del Reddito di Cittadinanza per il periodo da giugno a novembre 2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Il titolo, notificato all’Istituto e non appellato, era divenuto definitivo. Nonostante la richiesta di liquidazione e il decorso del termine dilatorio, l’ente non aveva provveduto al pagamento. Da qui il ricorso, con richiesta di assegnazione di un termine e di nomina di un Commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama anzitutto il contenuto del titolo, che aveva accertato l’obbligo dell’Istituto di corrispondere la prestazione fino alla scadenza dei diciotto mesi dalla domanda originaria, ferma restando la verifica dei requisiti reddituali mai effettuata con esito negativo. Dal prospetto depositato dall’ente emerge la determinazione della misura mensile in € 899,74.

Il Tribunale verifica poi i presupposti dell’ottemperanza: il titolo risulta passato in giudicato come da attestazione in atti e notificato ritualmente alla sede reale dell’Istituto, circostanza non contestata. È pertanto decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

Il punto centrale attiene all’onere della prova dell’adempimento. L’amministrazione intimata non ha dimostrato l’avvenuto puntuale adempimento del titolo, pur essendo suo onere. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 13533/01), secondo cui grava sul debitore la prova dell’estinzione dell’obbligazione.

L’eccezione di pagamento dell’I.N.P.S. resta non provata. Dalla documentazione depositata non emerge che l’Istituto abbia versato su una carta a disposizione della ricorrente le somme dovute: la carta originaria era stata bloccata e denunciata come smarrita, e sul duplicato ottenuto dalla ricorrente risultava un saldo minimo, con estratti conto che non comprovavano alcun accredito.

Il ricorso è dunque fondato. Il Tribunale dichiara l’inottemperanza dell’Istituto e il suo obbligo di adottare ogni atto necessario per la corretta e integrale esecuzione del titolo, nel termine di sessanta giorni. Per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, con facoltà di delega, precisando che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Le spese del giudizio sono poste a carico dell’Istituto soccombente, con distrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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