Sospensione attività sanitaria illegittima senza accertamento del rischio attuale per la salute (TAR Calabria n. 448 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere del Direttore Generale dell’A.S.P. di disporre in via d’urgenza la sospensione immediata di tutte le attività sanitarie, ai sensi dell’art. 14, comma 3, l.r. Calabria n. 24/2008, presuppone l’accertamento di un pericolo connotato da attualità e gravità per la salute dei cittadini, non essendo sufficiente il mero riscontro della compromissione dei requisiti di autorizzazione. Il mero elenco, pur cospicuo, delle criticità strutturali rilevate in sede ispettiva costituisce elemento necessario ma di per sé insufficiente a giustificare la chiusura immediata della struttura, in assenza di una specifica e ragionata ponderazione complessiva -analitica e di sintesi- che ne evidenzi la qualità e l’incidenza diretta e immediata sulla salute dell’utenza. La sospensione del rapporto contrattuale di specialistica ambulatoriale che si fondi esclusivamente su tale provvedimento di chiusura ne resta travolta per illegittimità derivata.

Il Fatto

Una società che gestisce un laboratorio di analisi e un policlinico privato, accreditato con il Servizio sanitario nazionale, ha impugnato le delibere con cui l’A.S.P. territoriale aveva disposto, in via d’urgenza, l’immediata sospensione di tutte le attività sanitarie e, di seguito, la sospensione del contratto per l’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale. I provvedimenti si fondavano su un verbale di sopralluogo che aveva rilevato una pluralità di criticità strutturali.

La società ha contestato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, la carenza di motivazione, la violazione del principio di gradualità e l’insussistenza dei requisiti di fatto, proponendo poi motivi aggiunti avverso lo stesso verbale ispettivo e deducendo, in particolare, la mancata indicazione del rischio per la salute dei cittadini. La misura cautelare è stata dapprima rigettata e poi accolta con i motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso introduttivo. Quanto al contraddittorio, il sopralluogo si è svolto alla presenza del legale rappresentante, che ha sottoscritto il verbale senza riserve; gli atti ispettivi a campione non richiedono la comunicazione di avvio, in ragione dell’effetto sorpresa. Quanto alla motivazione, le delibere sono motivate per relationem al verbale, che ne costituisce parte integrante e non è stato sottratto alla disponibilità dell’interessato. Quanto al piano di adeguamento, l’art. 14, comma 4, l.r. n. 24/2008 ne configura una mera facoltà dell’Azienda, non un obbligo da motivare.

Anche il quarto motivo è stato rigettato: il possesso ultracinquantennale di autorizzazione e accreditamento non esonera dal mantenimento costante dei requisiti, e non sussiste contraddittorietà con la verifica dell’O.T.A. regionale, diversa per organo, per data e per piano di indagine.

Il Collegio ha poi scrutinato i motivi aggiunti, esaminando analiticamente tutti i rilievi del verbale. Ha riconosciuto che alcuni presentano profili di genericità e imprecisione istruttoria, ma ha ritenuto che la maggior parte risulti non confutata, o addirittura ammessa dalle stesse controdeduzioni della ricorrente. Ha quindi escluso irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti.

L’accoglimento è invece fondato sul secondo motivo. L’art. 14, comma 3, l.r. n. 24/2008 distingue il potere di proposta alla Regione, attivabile quando risultino compromessi i requisiti, dal potere di assunzione diretta di iniziative urgenti per evitare rischi per la salute. Il Collegio ha rilevato che dal verbale non emerge l’accertamento esplicito di un pericolo attuale e grave per la salute dei cittadini, né tale situazione è desumibile dal generico rilievo sulla carenza strutturale. Il mero dato per cui le criticità non sono state confutate è necessario ma insufficiente: manca una ponderata valutazione complessiva che ne evidenzi la portata qualitativa idonea a giustificare la chiusura immediata.

Le delibere sono state pertanto annullate, con salvezza della riedizione del potere. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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