Legittima l’interdittiva antimafia fondata su ingerenza del convivente pregiudicato (TAR Calabria n. 804 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’informativa antimafia interdittiva di cui all’art. 91 d.lgs. n. 159/2011 integra una valutazione altamente discrezionale del Prefetto, volta a prevenire il rischio di infiltrazione mafiosa e non a sanzionare fatti di reato, che prescinde dalla prova di un’effettiva cointeressenza economica dell’associazione nell’impresa. Essa legittima purché il quadro indiziario, complessivamente e non atomisticamente considerato, sia idoneo a supportare un ragionevole convincimento sulla sussistenza di un condizionamento, anche solo passivo, da parte della criminalità organizzata. I gravi pregiudizi penali di un soggetto che si ingerisce nella gestione dell’impresa, uniti a legami parentali qualificati e al contesto socio-economico di riferimento, possono fondare la prognosi di permeabilità, non richiedendosi la prova di contatti attuali tra l’imprenditore e i congiunti controindicati. La non occasionalità del rischio preclude l’applicazione della prevenzione collaborativa di cui all’art. 94 bis d.lgs. n. 159/2011.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un’impresa individuale esercente commercio al dettaglio di generi alimentari confezionati, impugna l’informativa antimafia interdittiva emessa dal Prefetto di Reggio Calabria e la conseguente ordinanza dirigenziale con cui il Comune le ha ordinato l’immediata cessazione dell’attività, revocando le autorizzazioni commerciali. L’interdittiva si fonda su un articolato quadro indiziario: la convivenza dell’imprenditrice con un soggetto preposto al commercio alimentare dell’impresa e ritenuto gestore di fatto, gravato da gravi precedenti penali e destinatario di misura di prevenzione personale, nonché su legami parentali di quest’ultimo con figli controindicati ai fini della prevenzione antimafia.
Secondo la prospettazione prefettizia la titolarità dell’impresa in capo alla ricorrente sarebbe meramente formale, un espediente per eludere i controlli. La ricorrente deduce la risalenza nel tempo dei pregiudizi, l’assenza di elementi attuali di vicinanza ad ambienti criminali, la mancata contestazione di frequentazioni con i congiunti e la natura non occasionale del rischio, chiedendo in via subordinata un rinvio in attesa della definizione del controllo giudiziario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di rinvio, rilevando che il controllo giudiziario ex art. 34 bis d.lgs. n. 159/2011 e l’informazione antimafia operano su piani differenti. La misura giudiziaria persegue finalità dinamiche di risanamento dell’impresa; l’informativa prefettizia svolge invece una funzione preventiva di tipo statico, fondata su accertamenti rivolti al passato, come chiarito dall’Adunanza Plenaria n. 7/2023.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce la natura dell’informativa antimafia: una valutazione altamente discrezionale sulla sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, desumibile anche dal solo coacervo degli elementi istruttori acquisiti, idonei a supportare una valutazione di permeabilità anche soltanto passiva. Non occorre la prova di un fatto concreto, essendo sufficiente un quadro di riscontri sintomatici in base ai quali non sia illogico ritenere il collegamento o il condizionamento. Il Prefetto deve però dare conto di tale valutazione con un congruo impianto motivazionale, anche per relationem, sul quale il giudice amministrativo esercita un pieno sindacato, secondo l’insegnamento del Cons. Stato sez. III n. 6740 del 2020.
Quanto ai vincoli parentali, la Corte richiama la Corte costituzionale n. 57 del 26 marzo 2020: essi rilevano in chiave indiziaria quando lasciano ritenere che l’impresa abbia una conduzione collettiva o una regìa clanica, o che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso il contatto con il congiunto.
Nel caso concreto, l’elemento indiziario centrale è la marcata ingerenza del soggetto convivente nell’attività di impresa, confermata dalle stesse allegazioni della ricorrente circa la sua scarsa conoscenza della lingua italiana. I gravissimi e specifici precedenti penali del soggetto, la sottoposizione a sorveglianza speciale di P.S. senza intervenuta riabilitazione e i qualificati legami di sangue con figli controindicati sostengono la prognosi di condizionabilità. L’assenza di contatti rilevati tra il soggetto e i figli non esclude il rischio, in ragione del carattere domestico delle relazioni parentali. La non occasionalità del rischio preclude infine la prevenzione collaborativa. Quanto all’ordinanza comunale, la revoca delle autorizzazioni discende dal meccanismo vincolante dell’art. 67 d.lgs. n. 159/2011, con potere dovuto non inficiato dalla mancata comunicazione di avvio, ex art. 21 octies, comma 2, legge n. 241/1990.
Nota della Redazione
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