Astreinte esclusa per crisi di finanza pubblica nel giudizio di ottemperanza (TAR Campania n. 1190 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può accogliere la domanda di esecuzione del giudicato e, al tempo stesso, negare la condanna della pubblica amministrazione al pagamento della penalità di mora. L’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm. aggiunge al limite della manifesta iniquità, proprio del codice di rito civile, quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative. Tale clausola tiene conto della specialità del debitore pubblico e dei vincoli normativi e di bilancio. Spetta al giudice dell’ottemperanza, con ampio potere discrezionale, verificare se le circostanze addotte dall’amministrazione neghino la sanzione o ne riducano l’importo.

Il Fatto

Un’avente diritto alla Carta Docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 aveva ottenuto dal giudice ordinario il riconoscimento del diritto, con condanna del Ministero al pagamento delle spese. La sentenza, notificata all’amministrazione, era passata in giudicato.

Preso atto del perdurante inadempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza davanti al giudice amministrativo, chiedendo l’esecuzione del titolo, la condanna al pagamento delle somme, la fissazione di un termine e la nomina di un Commissario ad acta. Ha chiesto inoltre la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto verificato i presupposti processuali. Il ricorso è ricevibile, perché depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm., ed è ammissibile, essendo decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

Nel merito il ricorso è fondato. Le statuizioni del giudicato non avevano ricevuto esecuzione e l’amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha dimostrato l’avvenuto pagamento. Il Collegio richiama, in tema di onere della prova dell’adempimento, le Sezioni Unite n. 13533 del 2001. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni, nominando sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza.

La parte più rilevante riguarda la richiesta di astreinte. Il Collegio ricorda che il Consiglio di Stato ha ammesso in astratto l’istituto nei confronti della pubblica amministrazione inadempiente, ma ha chiarito che l’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm. — proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico — ha aggiunto al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative. Il riferimento è alla Adunanza Plenaria n. 15 del 2014.

Su questa base il Collegio ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustifichino, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento della penalità di mora, richiamando precedenti del TAR Lazio e del TAR Campania. Il ricorso è stato accolto nei limiti indicati, con condanna dell’amministrazione soccombente alle spese di lite, liquidate e distratte in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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