Conto giudiziale parzialmente irregolare ma senza addebiti all’economo (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 70 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’economo comunale è parzialmente irregolare quando il visto di regolarità sia apposto dal medesimo soggetto che ha reso il conto, in violazione del principio di alterità tra controllante e controllato, e quando l’anticipazione di cassa non sia restituita, per la parte non spesa, entro la fine dell’esercizio. Tali irregolarità, di natura formale, non danno luogo ad addebiti a carico dell’agente contabile quando non siano derivati concreti danni all’ente e l’amministrazione abbia nel frattempo adottato le misure necessarie a rimuovere la causa della violazione. Il Collegio dichiara pertanto la parziale irregolarità del conto, senza condanna, con compensazione delle spese processuali.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso dall’economo di un Comune per l’esercizio finanziario 2018. Il magistrato istruttore ha riferito che il conto era stato presentato dall’agente all’Ente entro il termine di legge, ma trasmesso a questa Sezione oltre il termine di sessanta giorni dall’approvazione del rendiconto previsto dall’art. 233, comma 1, del T.U.E.L. Il conto risultava sottoscritto dall’economo e recava il visto di regolarità apposto dal medesimo soggetto, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario.

Il magistrato istruttore ha quindi prospettato l’improcedibilità del conto per violazione del principio di alterità tra controllante e controllato, rilevando altresì che la restituzione dell’anticipazione di cassa era avvenuta soltanto il 5 febbraio 2019, oltre il termine dell’esercizio di pertinenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la disciplina della resa del conto, il cui fondamento costituzionale è individuato negli artt. 81, 97, 100 e 103 Cost. e nel codice di giustizia contabile, che all’art. 1 riconosce la giurisdizione della Corte sui giudizi di conto e all’art. 137 ne delimita l’ambito agli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni. L’economo rientra in tale nozione, desumibile dall’art. 178 del R.D. n. 827/1924 e dall’art. 74 del R.D. n. 2440/1923.

La gestione economale è qualificata come gestione di mera cassa in regime di anticipazione, derogatoria rispetto alla programmazione degli acquisti. Da ciò discende la responsabilità personale dell’agente per le somme ricevute a tale titolo e l’onere di dimostrare, mediante il conto, la regolarità dei pagamenti in correlazione con le finalità delle anticipazioni. Le spese sono irregolari quando non previste dal regolamento o non riconducibili a finalità istituzionali dell’Ente.

Nel caso concreto, il Collegio conferma le criticità formali segnalate: la sovrapposizione tra la funzione di economo e quella di Responsabile del Servizio Finanziario ha impedito l’apposizione di un valido visto di regolarità, dovendo l’attività di verifica essere svolta da un soggetto diverso da quello che presenta il conto. Parimenti, la restituzione dell’anticipazione oltre la fine dell’esercizio ha violato il paragrafo 6.3 dell’allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011.

Il Collegio esclude tuttavia che da tali violazioni siano derivati concreti danni all’Ente. L’agente contabile e l’amministrazione hanno preso atto delle segnalazioni e hanno adottato le misure necessarie, provvedendo alla separazione delle funzioni di economo da quelle di Responsabile del Servizio Finanziario. In conclusione, ferma la pronuncia di parziale irregolarità del conto, non vi è luogo ad addebiti a carico dell’economo, con compensazione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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