Accesso difensivo agli atti della pratica pensionistica INPS e silenzio-rigetto (TAR Emilia-Romagna n. 130 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-rigetto serbato dall’Amministrazione su un’istanza di accesso difensivo ex art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 è illegittimo quando l’istante abbia rappresentato in modo puntuale e specifico il nesso di necessaria strumentalità tra i documenti richiesti e la cura o difesa di una situazione giuridicamente tutelata. Il richiedente non deve dimostrare la lesione della posizione giuridica, ma la potenziale utilità che può trarre dalla conoscenza dei documenti, potendo l’accesso essere esercitato anche al solo fine di valutare l’opportunità di instaurare un giudizio. L’Amministrazione detentrice e il giudice amministrativo adito ex art. 116 C.p.a. non possono svolgere alcuna autonoma valutazione sull’influenza o decisività del documento nell’eventuale giudizio, salvo il caso di una evidente e assoluta mancanza di collegamento tra documento ed esigenze difensive. Anche per gli assegni pensionistici corrisposti dall’INPS il soggetto direttamente coinvolto è titolare di un interesse qualificato e differenziato all’ostensione degli atti della relativa pratica.
Il Fatto
Il ricorrente, già militare in servizio effettivo e collocato in congedo, aveva presentato domanda di pensione di inabilità di privilegio presso la sede INPS competente. A fronte della prima istanza di accesso documentale, egli aveva agito ex art. 116 C.p.a. e l’Ente aveva trasmesso la documentazione, rappresentando che il procedimento non era concluso per la mancata convocazione avanti la Commissione Medica Ospedaliera. Espletata la visita medico-legale, e decorsi i termini per la definizione della procedura, il ricorrente non aveva ricevuto alcun ulteriore aggiornamento.
Con nuova istanza del 24 ottobre 2025, egli ha chiesto l’accesso agli atti formatisi successivamente alla documentazione già fornita e un aggiornamento sullo stato del procedimento. Spirato il termine di trenta giorni, si è formato il silenzio-rigetto ai sensi dell’art. 25, comma 4, legge n. 241/1990, impugnato davanti al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha qualificato la pretesa come accesso difensivo ex art. 24, comma 7, legge n. 241/1990, figura connotata dal nesso di necessaria strumentalità tra ostensione e cura o difesa di interessi giuridici. Ha richiamato l’orientamento per cui il diritto di accesso non è funzionale alla sola tutela giurisdizionale, ma consente di orientare i comportamenti sul piano sostanziale, e può essere esercitato anche al fine di valutare l’opportunità di instaurare un giudizio (Cons. Stato, Sez. V, n. 4927 del 2023).
Ha poi richiamato l’Adunanza plenaria n. 19 del 2020, secondo cui le finalità dell’accesso devono essere dedotte in modo puntuale e specifico, senza che basti un generico riferimento a esigenze probatorie o difensive. L’indispensabilità della conoscenza del documento va valutata con giudizio prognostico ex ante, quale tramite per acquisire elementi di prova relativi alla situazione giuridica finale. L’Adunanza plenaria n. 4 del 2021 ha escluso che Amministrazione e giudice amministrativo compiano valutazioni su ammissibilità, influenza o decisività del documento, salvo il caso di esercizio pretestuoso o temerario per radicale assenza dei presupposti legittimanti.
Nel caso concreto, il Collegio ha ritenuto che l’istanza abbia illustrato e motivato in modo sufficiente le esigenze difensive, essendo palese il collegamento tra documentazione richiesta e pretesa avanzata. La richiesta è apparsa circoscritta nell’oggetto, riferita a documenti agevolmente individuabili e strettamente connessi alla salvaguardia della posizione previdenziale, una volta espletata l’istruttoria e decorsi i termini di definizione. Ha richiamato, in tema di pensioni INPS, TAR Lazio, Sez. III, n. 3796 del 2020.
Il ricorso è stato pertanto accolto, dichiarato illegittimo il silenzio-rigetto e ordinato all’INPS di consentire l’accesso entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di inottemperanza è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta, con condanna dell’Ente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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