Carta docente non erogata: il TAR ordina l’esecuzione del giudicato (TAR Emilia-Romagna n. 93 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario è esperibile davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm. quando l’Amministrazione dello Stato non vi abbia provveduto nel termine di centoventi giorni dalla notificazione, previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Accertata l’inosservanza, il giudice ordina l’esecuzione del giudicato, fissa il termine per l’adempimento e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. La domanda di condanna al pagamento di una somma di danaro ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è accolta e la penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali, con decorrenza dalla notificazione della sentenza e fino all’adempimento spontaneo o all’esecuzione in via sostitutiva.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 475/2024 del 28 maggio 2024 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l’importo di 500,00 euro annui, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente.

Il ricorrente ha dedotto che la decisione è rimasta ineseguita nonostante la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma del 1 luglio 2025. Ha quindi chiesto che fosse ordinata l’attivazione della carta, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma di danaro ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Ministero si è costituito in giudizio a mezzo dell’Avvocatura dello Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, alla luce di quanto addotto e documentato dal ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione resistente, emergono i presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod. proc. amm.

È risultato altresì scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, stante l’intervenuta notificazione della sentenza in data 10 febbraio 2025 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero.

Il TAR ha pertanto accolto la domanda e ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Decorso infruttuosamente tale termine, provvederà entro i successivi sessanta giorni un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o in un dirigente o funzionario delegato. Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Collegio non ha liquidato alcun compenso.

Il TAR ha inoltre accolto la domanda di condanna al pagamento della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinandola nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Ha assunto quale dies a quo il giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente e quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure, in mancanza, quello dell’esecuzione in via sostitutiva da parte del commissario.

Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero secondo la soccombenza, liquidate in 700,00 euro oltre accessori, da distrarre in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, con rifusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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