Esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro (TAR Emilia-Romagna n. 48 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di esecuzione del giudicato del giudice ordinario da parte della pubblica amministrazione, il rimedio previsto dall’art. 112 e segg. cod. proc. amm. è esperibile quando l’Amministrazione, nonostante la notificazione della sentenza e il suo passaggio in giudicato, non abbia provveduto agli adempimenti imposti. Integra il presupposto dell’azione il decorso del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione, se consente di ritenere non contestato l’omesso adempimento, non dispensa il giudice dalla verifica dei presupposti del rimedio. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora un Commissario ad acta, senza liquidazione di compenso quando questi sia un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Reggio Emilia – Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docente per il servizio prestato con supplenze brevi e saltuarie, con condanna dell’Amministrazione al pagamento della somma indicata in ricorso, oltre interessi legali.
Il ricorrente assume che la decisione sia rimasta ineseguita, nonostante la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato da apposita certificazione della cancelleria del giudice ordinario. Ha quindi chiesto che fosse ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito il compimento degli atti necessari all’esecuzione e che fosse nominato sin d’ora un Commissario ad acta. L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti del rimedio giudiziale avverso l’inottemperanza, muovendo da quanto addotto e documentato dal ricorrente e dalla mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione, che non si è costituita.
Sul piano normativo, il Collegio ha richiamato l’art. 112 e segg. cod. proc. amm. e, ai fini del termine, l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, che concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici centoventi giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali.
Il Tribunale ha accertato l’intervenuta notificazione della sentenza del giudice ordinario al Ministero, con conseguente decorrenza del termine normativo e il suo infruttuoso decorso. Su tali basi ha ritenuto integrato il presupposto dell’azione esecutiva.
In accoglimento della domanda, il Collegio ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, provvedendo agli adempimenti ivi imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente.
Il Collegio ha infine escluso la liquidazione di qualsiasi compenso in favore del Commissario, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero secondo la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo e con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.