Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Emilia-Romagna n. 31 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in caso di espressa dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può esaminare la controversia nel merito, ma deve limitarsi a prendere atto della volontà della parte. In assenza di opposizione della controparte, vige il principio dispositivo in senso ampio, poiché la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione. Il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, e deve pertanto dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Prefetto di Reggio Emilia ha rigettato la domanda di iscrizione nella White List, ritenendo sussistente il pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura-U.T.G. di Reggio Emilia si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza cautelare il Tribunale ha respinto l’istanza di sospensiva. In vista dell’udienza di trattazione, la ricorrente ha depositato memoria dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del gravame e chiedendo la compensazione delle spese di lite. La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 15 gennaio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’esame nel merito del gravame è radicitus precluso dalla sopravvenuta dichiarazione di carenza di interesse resa dalla parte ricorrente in vista dell’udienza di trattazione.
La Corte richiama il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di espressa dichiarazione di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può decidere nel merito, ma solo adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. Nel processo amministrativo, in assenza di repliche o diverse richieste della controparte, opera il principio dispositivo in senso ampio: la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione.
Da ciò consegue che il giudice, non avendo il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VII, n. 8892 del 12 ottobre 2023.
Preso atto della voluntas della parte ricorrente e della mancata opposizione della controparte, il Tribunale dichiara l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La natura delle questioni e la mancata opposizione dell’Amministrazione resistente giustificano la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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