Accesso agli atti di gara in caso di possibile risoluzione del contratto (TAR Liguria n. 1335 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’accesso agli atti di cui all’art. 22 della legge n. 241 del 1990 è consentito anche nella fase esecutiva del rapporto contrattuale, quando il richiedente — di norma il secondo classificato in una gara pubblica — persegue la possibile risoluzione del contratto del primo aggiudicatario. È sufficiente che l’interesse difensivo preesista all’istanza e non si traduca in una richiesta con mere finalità esplorative. La circostanza che il contratto sia ancora in esecuzione e che l’amministrazione non abbia avviato alcun procedimento di risoluzione non elide l’interesse ostensivo, giacché l’istanza è proprio volta a verificare se le condizioni di risoluzione si siano realizzate. La medesima conclusione vale sul piano dell’accesso civico generalizzato, applicabile agli atti di esecuzione dei contratti pubblici, salvo i divieti dell’art. 53 del d.lgs. n. 50 del 2016, che devono essere specificamente allegati.
Il Fatto
La ricorrente, prima classificata in una gara indetta dall’Azienda Ligure Sanitaria per la fornitura di materiale di laboratorio, aveva stipulato una convenzione cui aveva aderito la struttura sanitaria. Il 1° aprile 2025 l’Ospedale le aveva inviato una diffida all’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.
La società seconda graduata aveva chiesto l’accesso a tale nota, allo scopo di valutare la possibile risoluzione del contratto e lo scorrimento della graduatoria. La ricorrente si era opposta, e l’Ospedale aveva accolto l’istanza con provvedimento del 18 luglio 2025. La prima classificata ha impugnato il diniego di rigetto dell’opposizione, ottenendo dapprima la sospensiva cautelare e poi la conferma in sede collegiale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, muovendo dall’accesso difensivo. Richiamando il costante orientamento giurisprudenziale — Cons. Stato, Sez. V, 10 maggio 2022, n. 3642 e TAR Veneto, Sez. I, 4 febbraio 2025, n. 170 — ha ribadito che l’accesso è ammesso anche nella fase esecutiva del rapporto, purché l’interesse difensivo preesista all’istanza e non abbia finalità meramente esplorative.
La società istante aveva motivato la richiesta proprio con l’esigenza di verificare l’esistenza di motivi di risoluzione del contratto. Dalle interlocuzioni richiamate emergeva che l’intento di chiedere la risoluzione e lo scorrimento era stato già manifestato, in ragione del dedotto mancato collaudo della strumentazione fornita.
La ricorrente negava la fondatezza di tale ricostruzione, sostenendo che il collaudo era stato correttamente eseguito e che la fornitura era proseguita senza alcuna procedura di risoluzione. Il Collegio ha ritenuto tale argomentazione tautologica: l’interesse ostensivo è proprio quello di verificare se le condizioni di risoluzione si siano verificate e se l’amministrazione le abbia correttamente valutate.
Lo stesso Ospedale, nel provvedimento impugnato, aveva ammesso che alla data della diffida non si poteva escludere in astratto l’eventualità di una risoluzione. Tali elementi, unitariamente considerati, hanno consentito di ravvisare un interesse apprezzabile, serio e privo di intenti emulativi.
Anche sul versante dell’accesso civico generalizzato il provvedimento è stato ritenuto legittimo, in forza dell’Adunanza Plenaria n. 10 del 2 aprile 2020, che ne ammette l’applicazione agli atti di esecuzione dei contratti pubblici. Il Collegio ha rilevato che nessuna eccezione ex art. 53 del d.lgs. n. 50 del 2016 era stata allegata nell’opposizione o nel ricorso; il generico riferimento, in memoria, ai dati del conto economico non integra un contenuto eccettuato. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese in favore della controinteressata.
Nota della Redazione
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