Integrazione del contraddittorio e riduzione lineare dei premi nel bando SRB01 (TAR Molise n. 352 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto un bando che fissa un plafond finanziario chiuso e prevede, in caso di eccedenza delle domande, una riduzione lineare pro quota dei premi, i soggetti ammessi al beneficio rivestono la posizione di controinteressati e il contraddittorio deve essere integrato nei loro confronti. L’eventuale accoglimento del ricorso, ampliando la platea dei beneficiari, incide direttamente sulla misura del finanziamento già concessa. Quando la consistenza numerica dei controinteressati rende particolarmente onerose le modalità tradizionali di notifica, è ammessa la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Amministrazione, ai sensi degli artt. 49, comma 3, e 41, comma 4, cod. proc. amm., in combinato disposto con l’art. 52, comma 2, cod. proc. amm. e l’art. 151 cod. proc. civ.. La sopravvenuta eliminazione in via amministrativa della clausola illegittima del bando, in ottemperanza a precedenti sentenze, determina la cessazione della materia del contendere sui motivi che la riguardano.
Il Fatto
I titolari di alcune aziende agricole impugnano la determinazione dirigenziale regionale n. 2946 del 30.05.2024, il bando attuativo per l’annualità 2024 della misura SRB01 – Sostegno zone con svantaggi naturali montagna e la delibera di Giunta regionale che approva il complemento di programmazione, nella parte in cui il territorio del Comune di appartenenza delle imprese è stato escluso dall’elenco dei Comuni montani ammessi al beneficio.
La controversia si inserisce in un contenzioso più ampio sulla qualificazione dei territori regionali secondo i parametri dell’art. 32 del Reg. UE n. 1305/2013. Con la seconda parte del ricorso i ricorrenti censurano inoltre la clausola del bando che escludeva dal sostegno quanti avessero presentato domanda per gli interventi SRA01 e SRA09. Le Amministrazioni intimate eccepiscono l’inammissibilità e l’infondatezza ed evidenziano la necessità di integrare il contraddittorio verso i beneficiari del contributo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la Regione, con la determinazione dirigenziale n. 7039 del 12.12.2024, ha annullato la lettera g) del comma 2 dell’art. 7 e il comma 7 dell’art. 13 del bando, in ottemperanza alle sentenze del TAR Molise nn. 284, 304 e 343 del 2024. La pretesa avanzata con i motivi IV e V risulta pertanto pienamente soddisfatta: su tale parte dell’impugnativa il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Passando all’integrità del contraddittorio, il Tribunale legge l’art. 12 del bando: la dotazione finanziaria è pari a 3,5 milioni di euro e, qualora il valore dei premi richiesti superi tale dotazione, si procede a una riduzione lineare del premio per tutti gli ammessi pro quota. Da questa formulazione deriva che un eventuale accoglimento del gravame, aumentando la platea dei beneficiari, comporterebbe una verosimile riduzione dei premi già concessi.
I soggetti ammessi al contributo sono quindi controinteressati, perché subirebbero un pregiudizio diretto in termini di possibile riduzione del finanziamento. Ne consegue l’ordine di integrazione del contraddittorio processuale ai sensi dell’art. 49 cod. proc. amm. La molteplicità dei destinatari — la cui consistenza si presume non inferiore a quella già riscontrata nei giudizi nn. 201/2021 e 177/2022 R.G. — rende opportuna la notifica in forma semplificata: il Tribunale autorizza i pubblici proclami mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Regione, ritenuto il mezzo più adeguato a soddisfare le esigenze di pubblicità.
Il Collegio scandisce i termini per l’operazione: 15 giorni per la trasmissione dei nominativi dei controinteressati da parte della Regione; ulteriori 20 giorni, perentori, per l’istanza di pubblicazione da parte dei ricorrenti; 15 giorni per l’inserzione dell’avviso nel sito istituzionale, con successiva relazione al Tribunale. Accoglie inoltre l’istanza istruttoria ex art. 65 cod. proc. amm., ma la circoscrive: la Regione deve trasmettere le risultanze istruttorie sulla carenza dei requisiti di montanità e una relazione del Capo Dipartimento che chiarisca il riesame della natura dei Comuni e il fondamento dell’ammissione alla misura di Comuni qualificati come solo parzialmente svantaggiati, nel termine di 40 giorni.
Il Tribunale invita infine l’Avvocatura Distrettuale dello Stato a dedurre sul possibile conflitto di interessi correlato alla difesa congiunta della Regione e del Ministero, e rinvia la prosecuzione all’udienza pubblica del 27 maggio 2026, con spese al definitivo.
Nota della Redazione
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