Nessuno scomputo della misura interdittiva penale dalla sospensione disciplinare notarile (TAR Lombardia n. 1361 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La misura cautelare del divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali, disposta dal giudice penale ai sensi dell’art. 290 cod. proc. pen., non si computa ai fini della durata della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione notarile. L’art. 158-quater, comma 3, legge n. 89/1913 riferisce lo scomputo alle sole misure cautelari adottate in sede disciplinare, non alle misure interdittive di origine penale. La diversità dei beni giuridici protetti — prestigio e decoro della professione notarile da un lato, interessi tutelati dalle norme penali dall’altro — e l’autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale giustificano il diverso trattamento. Non sussiste disparità di trattamento rispetto alla professione forense, ontologicamente differente, né violazione dei principi di proporzionalità, del ne bis in idem o delle norme a tutela della concorrenza, ove difetti la medesimezza dei fatti e la sanzione non abbia sostanza penale secondo i criteri Engel.
Il Fatto
Il ricorrente, notaio, impugna la delibera con cui il competente Consiglio notarile ha irrogato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi cinque e giorni otto. La sanzione consegue a precedenti pronunce di legittimità che avevano reso definitive le sospensioni comminate in sede disciplinare, per un periodo complessivo di nove mesi. L’Amministrazione aveva scomputato i periodi di sospensione già scontati in via cautelare in sede disciplinare, ma non il periodo di interdizione dall’esercizio professionale disposto, per gli stessi asseriti fatti, dal giudice penale ai sensi dell’art. 290 cod. proc. pen.
Il notaio deduce la violazione del principio di proporzionalità e dell’art. 158-quater, comma 3, legge n. 89/1913, che non distinguerebbe tra sospensioni cautelari di origine disciplinare e misure interdittive penali. Denuncia inoltre la disparità di trattamento rispetto alla disciplina della professione forense, prospettando l’illegittimità costituzionale della norma notarile per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., e lamenta la violazione delle norme a tutela della concorrenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo. La misura del divieto temporaneo di esercitare attività professionali prevista dall’art. 290 cod. proc. pen., data la sua natura cautelare, prescinde dalle finalità di salvaguardia del prestigio e del decoro della professione notarile, proprie delle sanzioni disciplinari, le quali sono autonome rispetto al procedimento penale. La diversità dei beni giuridici protetti esclude che l’operato dell’organo disciplinare sia censurabile.
Il Tribunale osserva che il legislatore, quando ha inteso attribuire rilievo anche alla misura interdittiva disposta in sede penale, lo ha fatto espressamente, come nell’art. 30, comma 5, legge notarile. Il silenzio dell’art. 158-quater su tale ipotesi è dunque significativo.
Anche il secondo motivo è infondato. La professione forense e quella notarile sono ontologicamente differenti e trovano disciplina in leggi diverse. Ove il legislatore avesse voluto omogeneizzare il trattamento, lo avrebbe disposto espressamente, senza lasciare all’interpretazione giurisprudenziale un rapporto incidente sulla libertà personale ed economica. Non è irragionevole la diversità di trattamento, poiché ai notai sono demandate funzioni di pubblico ufficiale e sono imposti indipendenza e imparzialità, con obbligo di tutelare gli interessi di tutti i contraenti. Il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. consente di trattare diversamente situazioni diverse.
Il terzo motivo non persuade. Alcuni fatti all’origine delle sanzioni disciplinari, di natura propriamente notarile, sono diversi e ulteriori rispetto a quello posto a base della misura cautelare penale. Difetta quindi la medesimezza dei fatti su cui si fondano le deduzioni sul doppio binario. La sanzione disciplinare non ha sostanza penale, avendo di mira la salvaguardia del prestigio e del decoro professionale e riguardando un gruppo delimitato di destinatari, non l’intera collettività. Richiamati i criteri Engel, secondo la giurisprudenza amministrativa, si esclude che la sanzione sia sproporzionata o non dovuta e che integri violazione delle norme sulla concorrenza. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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