Accesso agli atti generico e finalizzato a sollecitare la conclusione del procedimento (TAR Lombardia n. 1205 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990 deve individuare specificamente gli atti di cui si chiede l’ostensione e le ragioni che ne giustificano la conoscenza. È pertanto inammissibile o, comunque, infondata l’istanza che, oltre a essere sottoscritta dal solo difensore senza procura speciale, risulti generica e indeterminata, non identificando gli atti richiesti ulteriori rispetto a quelli già prodotti dall’istante. L’accesso non può essere utilizzato impropriamente per sollecitare l’Amministrazione alla conclusione di un procedimento amministrativo, attività estranea alla sua funzione tipica.
Il Fatto
La società ricorrente presentava, presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Milano, cinquantasei istanze per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato non stagionale, nell’ambito delle quote per i flussi d’ingresso 2025. Undici istanze entravano in graduatoria. Avviata l’istruttoria, l’ufficio riscontrava la mancata presentazione della documentazione necessaria ai sensi degli artt. 22 e 24-bis, d.lgs. n. 286/1998 e notificava i preavvisi di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis, l. n. 241/1990.
La società diffidava quindi l’Amministrazione a definire i procedimenti e chiedeva l’accesso agli atti per valutare i motivi del ritardo e le integrazioni richieste. Formatosi il silenzio sull’istanza, lo impugnava come diniego, chiedendone l’accertamento dell’illegittimità. Si costituivano il Ministero dell’Interno e la Prefettura, resistendo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva preliminarmente un profilo di inammissibilità: l’istanza di accesso risulta sottoscritta soltanto dal legale della ricorrente, senza alcuna procura speciale allegata.
Nel merito, il ricorso non è meritevole di accoglimento. Si tratta di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990, volto a ottenere gli atti dei procedimenti e dichiaratamente motivato dall’esigenza di valutare i motivi del ritardo e le integrazioni richieste.
Il Collegio osserva che in tali procedimenti la documentazione in possesso della Prefettura è quella prodotta dal datore di lavoro richiedente, ovvero dalla stessa società ricorrente. Sotto un profilo concorrente, l’istanza è generica e indeterminata, non identificando quali ulteriori atti, oltre a quelli già prodotti dalla ricorrente, si intendesse ostendere.
Dal tenore complessivo dell’istanza si ricava che, piuttosto che l’ostensione di atti, la ricorrente abbia inteso sollecitare l’Amministrazione alla conclusione dei procedimenti, utilizzando impropriamente l’istituto dell’accesso. Per queste ragioni il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della questione.
Nota della Redazione
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