Improcedibile il ricorso sulle note comunali divenute inefficaci (TAR Lombardia n. 1173 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere inutile la pronuncia del giudice. Tale evenienza ricorre quando i provvedimenti impugnati abbiano perso ogni efficacia giuridica nei confronti del ricorrente per effetto di successive pronunce di annullamento. L’esito meramente processuale della complessiva impugnativa giustifica la compensazione delle spese tra le parti costituite.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore di infrastrutture per le telecomunicazioni, aveva presentato una SCIA per l’installazione di impianti di telefonia mobile. Il Comune, dopo l’annullamento giurisdizionale del precedente diniego, aveva comunicato l’avvio di una verifica sul rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa regionale in materia di campi elettromagnetici, contestando l’omesso deposito del piano di localizzazione e sviluppo della rete.
Con successiva nota il Comune avviava il procedimento di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001. La società impugnava entrambi gli atti davanti al TAR, chiedendone l’annullamento.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio, entrambe le parti costituite rappresentavano al Collegio che, con le sentenze di questo Tribunale nn. 4136 e 4137 del 2025, erano stati annullati la determinazione comunale del 14 giugno 2024 di annullamento in autotutela delle SCIA e la successiva ordinanza di demolizione n. 4/2024 del 13 settembre 2024.
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’improcedibilità presuppone una situazione nuova, di fatto o di diritto, che renda inutile la sentenza per essere venuta meno l’utilità della pronuncia per il ricorrente, richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 5402 del 2009 e n. 5355 del 2007.
Le sentenze del 2025 hanno annullato gli ultimi provvedimenti con cui il Comune aveva impedito la realizzazione dell’infrastruttura e ne aveva ordinato la demolizione, dichiarando altresì improcedibile l’impugnazione degli atti presupposti, tra cui quelli oggetto del presente giudizio, avendo gli stessi perso ogni efficacia.
Alla luce di tali circostanze e dell’inequivoca volontà della ricorrente, il Collegio non ravvisa più le ragioni per una pronuncia sulla domanda annullatoria, essendo le note gravate divenute inefficaci. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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