Obbligo vaccinale militare: sospensione improcedibile ma illegittima la detrazione di anzianità (TAR Lombardia n. 2348 del 01.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione degli effetti della sospensione dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale, conseguente alla modifica normativa intervenuta con il d.l. n. 24/2022, determina l’improcedibilità del ricorso avverso l’atto sospensivo per sopravvenuto difetto di interesse. La disciplina speciale dettata dall’art. 4-ter d.l. n. 44/2021 ha carattere derogatorio e di stretta interpretazione rispetto al codice dell’ordinamento militare, cosicché l’Amministrazione non può imporre conseguenze pregiudizievoli ulteriori rispetto alla privazione della retribuzione. È pertanto illegittima la previsione di una detrazione di anzianità per il periodo di sospensione, non espressamente contemplata dalla norma. La sospensione della retribuzione costituisce conseguenza naturale della mancata erogazione della prestazione e non viola l’art. 36 Cost..
Il Fatto
Il ricorrente, Maresciallo Capo dell’Esercito Italiano in servizio presso un Comando di Brigata, non si sottoponeva ai richiami della vaccinazione anti SARS-CoV-2 obbligatoria per il comparto difesa, dopo che in occasione della prima somministrazione gli venivano accertate patologie poi non documentate con certificato di esonero. L’Amministrazione adottava due provvedimenti di sospensione dal servizio a trattamento economico zero, ai sensi dell’art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 44/2021.
Il militare impugnava gli atti innanzi al TAR Lombardia, deducendo l’incompetenza dell’organo, la violazione dell’art. 893 c.o.m., la disparità di trattamento rispetto alla sospensione disciplinare, l’illegittimità costituzionale della disciplina e chiedendo il ristino economico, la maturazione di classi e scatti, la licenza ordinaria e il risarcimento del danno. Il Ministero della Difesa si costituiva chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma anzitutto la propria giurisdizione esclusiva, trattandosi di controversia relativa al rapporto di lavoro del personale in regime di diritto pubblico, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i), cod. proc. amm.. Rileva poi, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse: il d.l. n. 24/2022 ha trasposto la disciplina nell’art. 4-ter.1 d.l. n. 44/2021, eliminando la sospensione dal servizio per inadempimento. L’atto ha quindi cessato di spiegare effetti lesivi.
Lo scrutinio nel merito resta necessario per la domanda risarcitoria. Il ricorrente non ha mai prodotto un certificato di esonero, sicché rientrava tra i soggetti obbligati, indipendentemente dalle mansioni svolte. Lo stato di malattia non esonera dall’obbligo, prevalendo la disciplina speciale su quella generale del congedo straordinario. La conclusione è conforme alla ratio evidenziata dalla Corte cost. n. 185 e n. 186 del 2023.
La censura di incompetenza è infondata: l’art. 4-ter, comma 2, d.l. n. 44/2021 attribuisce ai responsabili delle strutture il controllo e l’adozione dei provvedimenti conseguenziali. La dedotta violazione dell’art. 893 c.o.m. non regge, poiché un atto avente forza di legge ben può derogare a fonte di pari rango. Quanto al profilo retributivo, il comma 3 dell’art. 4-ter esclude la corresponsione di retribuzione e compensi: la sospensione dello stipendio è conseguenza sinallagmatica della mancata prestazione e non lede l’art. 36 Cost.
Respinta l’eccezione di incostituzionalità, il Collegio accoglie invece il motivo relativo alla detrazione di anzianità. L’art. 4-ter d.l. n. 44/2021 è norma di stretta interpretazione: l’Amministrazione non può imporre ulteriori conseguenze pregiudizievoli non previste. Il provvedimento è annullato in parte qua, con obbligo di rideterminare l’anzianità senza decurtazioni. Respinte la domanda risarcitoria e quella di accertamento del trattamento economico; spese compensate.
Nota della Redazione
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