Ottemperanza al giudicato sull’assegnazione della carta elettronica del docente (TAR Lombardia n. 3908 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del docente a tempo determinato al beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, accertato con sentenza passata in giudicato, può essere attuato mediante il giudizio di ottemperanza quando l’Amministrazione resti inadempiente. In tal caso il giudice amministrativo, accertata la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, condanna l’Amministrazione a dare piena esecuzione al giudicato entro il termine assegnato e nomina, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, un commissario ad acta. Su richiesta di parte va fissata la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., di regola nella misura degli interessi legali, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento.
Il Fatto
La ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, in forza di contratti a termine. Con sentenza n. 5225/2024 il Tribunale di Milano ha accertato il suo diritto al beneficio economico di euro 500 per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica, e ha condannato l’Amministrazione a provvedere, oltre al rimborso delle spese legali.
Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita, l’interessata ha proposto giudizio di ottemperanza. Il Ministero si è costituito resistendo al ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da un dato non contestato: l’Amministrazione non ha dato esecuzione alla sentenza n. 5225/2024 e risulta quindi ancora inadempiente. La pronuncia, inoltre, è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è stata notificata al Ministero.
Risultano pertanto soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Il ricorso è quindi fondato e l’Amministrazione va condannata a dare piena esecuzione al giudicato, anche con riferimento alle spese legali, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza.
Decorso inutilmente tale termine, è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Questi assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, dopo la scadenza del termine, e provvede entro i successivi centoventi giorni, determinando l’importo ancora dovuto. L’attività rientra nei compiti istituzionali dell’organo, sicché non è dovuto alcun compenso.
Quanto alla penalità di mora, il Collegio richiama l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., nel testo modificato dalla legge n. 208 del 2015. Sussistono i presupposti per riconoscerla, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento; il termine finale coincide con il momento in cui l’Amministrazione eseguirà il pagamento ovvero, non avendo adempiuto, non disporrà più del potere perché trasferito al commissario. La misura è calcolata, per ciascun giorno di ritardo, in una percentuale della somma liquidata, comprensiva del capitale e delle spese di giudizio ed esclusi interessi, i.v.a. e contributi, fissata nel saggio d’interesse legale. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000, da distrarre in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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