Incarichi di esperto del Sindaco: legittimi se strumentali all’indirizzo politico (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 227 del 29.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli incarichi di esperto del Sindaco, nella peculiare disciplina dettata dall’art. 14 della legge regionale siciliana n. 7/1992 e dall’art. 12 della legge regionale n. 15/2015, sono legittimi quando oggetto, finalità e modalità di espletamento risultino congruamente predeterminati e riferiti a specifici obiettivi del Sindaco. I compiti affidati non possono essere di tipo burocratico o di supporto alle ordinarie attività gestionali, riservate agli uffici dell’ente, né possono sopperire a carenze organizzative o di organico. In questa prospettiva non è richiesta la procedura comparativa, né la valutazione del collegio dei revisori ai sensi dell’art. 1, comma 42, della legge n. 311/2004, né l’inserimento nel programma del Consiglio. La funzione di controllo successivo sulla gestione resta autonoma rispetto alla funzione giurisdizionale, pur nella titolarità congiunta in capo alla medesima Corte.

Il Fatto

Il Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo i decreti con cui il Sindaco ha conferito a un professionista esterno l’incarico di esperto in diritto penale, amministrativo e civile, per il periodo da luglio 2022 a maggio 2024, con compensi complessivi indicati in euro 11.370,00, euro 12.480,00, euro 12.480,00 ed euro 12.688,00.

Con precedente deliberazione la Sezione aveva approvato la relazione istruttoria, rilevando l’estrema genericità di oggetto e finalità degli incarichi e un possibile difetto di pubblicazione dei dati di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013. L’Ente è stato invitato a controdedurre. Il Comune ha depositato la documentazione integrativa, richiamando una pronuncia della sezione giurisdizionale che aveva escluso la responsabilità del Sindaco per incarichi analoghi relativi al periodo 2017-2018, e ha prodotto la delibera consiliare di presa d’atto delle relazioni sull’attività svolta dall’esperto.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’art. 1, comma 173, della legge n. 266/2005, che impone la trasmissione degli atti di spesa relativi a incarichi di consulenza di importo superiore a 5.000 euro, per il controllo successivo sulla gestione. Il controllo è collaborativo e mira a verificare efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, senza prescindere dal riscontro di conformità alle norme.

Sul piano dei presupposti, la Corte richiama l’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 e il comma 5-bis, che sanziona con la nullità i contratti di collaborazione esclusivamente personali e continuativi. Rileva però che per gli incarichi di esperto del Sindaco opera una disciplina speciale, che la Corte costituzionale, sentenza n. 70 del 2022, ha contribuito a precisare. L’oggetto e le finalità devono essere predeterminati e riferiti a obiettivi specifici; l’incarico non può tradursi in compiti burocratici o gestionali, né supplire a lacune dell’organizzazione.

Quanto agli adempimenti, la Corte esclude la necessità della procedura comparativa, in ragione del necessario rapporto fiduciario con l’organo politico, e la valutazione del revisore. La pubblicazione ex art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 resta condizione di efficacia dell’atto e di liquidazione dei compensi; in caso di omissione opera la responsabilità del dirigente e la sanzione pari alla somma corrisposta.

Nel merito, la Sezione esclude la sovrapponibilità con la fattispecie decisa in sede giurisdizionale, che riguardava incarichi di diversa finalità. Dalle relazioni prodotte emerge un’attività di assistenza e consulenza riferita ad ambiti specifici, con pareri scritti e orali e partecipazione a tavoli tecnici. Le dichiarazioni ex art. 15, comma 1, lett. c), risultano attuali rispetto al conferimento. I rilievi precedentemente formulati sono pertanto superati: la Corte accerta la conformità, allo stato degli atti, degli incarichi alle linee applicative e ai principi richiamati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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