Appropriazione indebita del mandatario a vendere e danno unitario alla persona offesa (Cass. pen. Sez. II n. 117 del 02.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel delitto di appropriazione indebita commesso dal mandatario a vendere, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il mandatario rifiuta, senza giustificazione, di trasferire al mandante il denaro ricevuto dal compratore: è in tale momento che si manifesta la volontà di detenere la cosa uti dominus e si realizza l’interversione del possesso. La circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità va valutata con riguardo al danno complessivo quando esso sia cagionato a un’unica persona offesa, anche in presenza di più condotte appropriative. È infine inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso che riproponga pedissequamente i motivi di appello senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata.

Il Fatto

La Corte di appello confermava la condanna dell’imputato per il reato di appropriazione indebita aggravata. Quale incaricato di una società, in ragione di un rapporto di lavoro, alla vendita al dettaglio e all’ingrosso di mezzi tecnici e prodotti per l’agricoltura, al rilascio di bolle di consegna e alla ricezione degli incassi, si sarebbe appropriato delle somme relative ai pagamenti di fatture ricevute dai clienti.

Il difensore dell’imputato ricorreva per cassazione censurando la omessa motivazione sulla natura del rapporto di lavoro, l’illogicità della valutazione delle dichiarazioni dell’imputato e, sotto altro profilo, la qualificazione delle molteplici trattenute come unico reato nonché il criterio di commisurazione della circostanza aggravante del danno. Il ricorso veniva rigettato.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla preliminare precisazione sui limiti del giudizio di legittimità. Gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti in sede di legittimità, salvo che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono pertanto inammissibili le censure intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio.

Su questa base la Corte esclude che il ricorso, riproponendo le censure già dedotte in appello, si confronti puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata, come richiesto dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., e richiama sul punto un proprio precedente (Sez. 6 n. 23014 del 2021). Quanto al primo motivo, il giudice di merito ha ritenuto, con valutazione non censurabile, che la versione dell’imputato — che aveva ammesso di aver trattenuto le somme, assumendo di averle imputate a pagamento delle proprie provvigioni — fosse rimasta priva di riscontri, non essendo stato indicato l’ammontare del credito maturato. Restano estranei al giudizio di legittimità i parametri di ricostruzione proposti dal ricorrente come più plausibili (Sez. 6 n. 47204 del 2015; Sez. 6 n. 25255 del 2012).

Sul secondo motivo la Corte ribadisce che, nel caso di mandato a vendere, il termine di prescrizione del delitto decorre dal momento in cui il mandatario rifiuta, senza giustificazione, di dar seguito alla richiesta del mandante di trasferimento del denaro ricevuto dal compratore (Sez. 2 n. 46744 del 2018). La Corte di appello ha correttamente collocato la consumazione nel momento della richiesta di consegna delle somme e della mancata restituzione, quando si realizza l’interversione del possesso.

Quanto al terzo motivo, la Corte lo reputa manifestamente infondato: quando il danno patrimoniale è causato a un medesimo soggetto, esso non può che essere valutato unitariamente, risultando solo la sua misura complessiva idonea a descrivere la diminuzione patrimoniale arrecata alla persona offesa (Sez. 5 n. 28598 del 2017; Sez. 2 n. 34525 del 2021; Sez. 2 n. 25030 del 2022). Nel caso concreto il danno non si è ripartito tra più vittime, ma è rimasto confinato nel patrimonio della stessa persona offesa, accumulandosi a ogni episodio.

Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi euro 1.800 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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