Responsabilità contabile del gestore per l’imposta di soggiorno non riversata (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 300 del 11.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il gestore della struttura ricettiva che incassa l’imposta di soggiorno con obbligo di riversamento all’ente locale assume la qualifica di agente contabile e, per il maneggio di denaro pubblico, resta soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti. L’attribuzione legislativa della qualifica di responsabile d’imposta di cui all’art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 23/2011, introdotto dall’art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020 e reso retroattivo dall’art. 5-quinquies d.l. n. 146/2021, non esclude la seconda qualifica né si sovrappone ad essa, indicando le due figure funzioni diverse. Il difetto di riversamento integra danno erariale da mancata entrata, attuale e concreto anche in presenza di ingiunzioni, ruoli coattivi e ammissione allo stato passivo fallimentare. La pendenza del fallimento del debitore non priva la Corte dei conti della giurisdizione sul rapporto obbligatorio.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio la società gestrice di una struttura ricettiva veneziana, in fallimento, e il suo amministratore unico, chiedendone la condanna solidale al pagamento di euro 13.680,05 in favore del Comune di Venezia, oltre rivalutazione, interessi e spese. Il pregiudizio derivava dal mancato riversamento alla tesoreria comunale dell’imposta di soggiorno riscossa negli anni 2018, 2019 e 2020.
Il Comune aveva dapprima segnalato l’omissione, poi intimato l’adempimento, emesso ingiunzioni fiscali e accertamenti esecutivi, senza ottenere il pagamento integrale. La società era stata dichiarata fallita e l’ente locale si era insinuato al passivo. L’amministratore, già condannato in primo grado per peculato per fatti analoghi relativi agli anni dal 2014 al 2018, era stato assolto in appello per la sopravvenuta modifica normativa. La Procura contestava la responsabilità a titolo di dolo e, in subordine, di colpa grave.
La Motivazione della Corte
La Sezione respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione a favore del giudice tributario. L’art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 23/2011 qualifica il gestore come responsabile del pagamento dell’imposta, ma questa configurazione soggettiva non incide sull’elemento che fonda la giurisdizione contabile, cioè il maneggio del denaro pubblico. Il gestore che incassa l’imposta con obbligo di riversamento assume necessariamente la qualifica di agente contabile.
Le due qualifiche indicano funzioni diverse: il responsabile d’imposta interviene quale coobbligato solidale in caso di inadempimento del cliente; l’agente contabile è tenuto al riversamento di quanto riscosso nei termini di legge e di regolamento. La prima non esclude la seconda. I mutamenti legislativi non hanno intaccato il rapporto di servizio tra gestore ed ente locale. Il richiamo all’ordinanza delle Sezioni Unite n. 14028 del 21.05.2024 è inconferente, perché quella pronuncia ha deciso sulla base della perpetuatio iurisdictionis una fattispecie in cui l’atto di citazione era stato notificato prima dell’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica, senza prendere posizione sulle opzioni interpretative prospettate.
È dichiarata inammissibile la riproposizione in udienza dell’istanza di definizione con rito abbreviato, già rigettata con decreto n. 7/2025 per il delinearsi di un doloso arricchimento: la difesa non ha introdotto elementi oggettivi idonei a dimostrare che l’omissione sia stata causata da forza maggiore o caso fortuito.
Quanto al rapporto con la procedura fallimentare, la giurisdizione della Corte dei conti sul rapporto obbligatorio permane anche nel fallimento del debitore. Il tribunale fallimentare valuta l’ammissibilità e la collocazione dei crediti; alla Corte dei conti compete accertare l’an e il quantum debeatur in un processo indipendente. Il credito va considerato assimilabile ai crediti condizionati e ammesso con riserva.
Nel merito, la pretesa è fondata. Il quadro probatorio dimostra il mancato riversamento, nonostante solleciti, ingiunzioni e precetto. In tema di responsabilità contabile, spetta all’agente convenuto la prova dell’esatto adempimento o della non imputabilità del danno, prova non fornita. Il danno, quantificato in euro 13.680,05 al netto dei versamenti parziali e dell’escussione della polizza, è attuale e concreto anche in presenza di atti esecutivi e di insinuazione al passivo. La condotta è dolosa: i convenuti, consapevoli degli obblighi, hanno distolto le somme dalla destinazione vincolata. Irrilevanti la polizza fideiussoria, l’antecedenza del fallimento e la transazione, estranea al credito comunale.
Nota della Redazione
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