Cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 360 del 29.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, l’integrale soddisfacimento della pretesa del ricorrente in corso di causa, accertato mediante prova dell’avvenuto pagamento, determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse. La definizione del giudizio consegue a una questione pregiudiziale, quale deve ritenersi l’estinzione per cessazione della materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c. La pronuncia può essere resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 167, comma 4, c.g.c., e nulla è dovuto per le spese della sentenza attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

Il Fatto

La ricorrente ha adito la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, chiedendo la disapplicazione del provvedimento dell’INPS e il riconoscimento della decorrenza della pensione anticipata c.d. quota 100, di cui all’art. 14 d.l. n. 4 del 2019, convertito dalla l. n. 26 del 2019, a far data dal 1.5.2021 anziché dal 14.7.2021, con i relativi ratei arretrati e gli accessori di legge.

Nel corso del giudizio l’INPS ha comunicato di aver riliquidato la pensione riconoscendo quanto domandato, con pagamento sulla rata di maggio 2025, e ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere. Il giudice, con ordinanza istruttoria, ha disposto l’acquisizione della prova dell’effettiva corresponsione, depositata dall’INPS in data 1° luglio 2025. All’udienza le parti hanno concordemente aderito alla richiesta di cessazione, discutendo solo sulle spese.

La Motivazione della Corte

Il giudice prende atto della concorde richiesta delle parti e del riconosciuto integrale pagamento delle somme dovute. Il ricalcolo della pensione e la prova dell’avvenuto versamento, comprensivo degli accessori di legge, hanno determinato il venir meno dell’interesse della ricorrente, a fronte dell’integrale soddisfazione della propria pretesa.

Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, con definizione della lite in forma semplificata ai sensi dell’art. 167, comma 4, c.g.c..

Sul governo delle spese, la Corte osserva che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su una questione pregiudiziale: tale deve ritenersi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, richiamando sul punto Cass. civ., sez. 3^, 16.2.2023, n. 4951. Da ciò deriva la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Nulla è infine disposto per le spese della sentenza, in applicazione dell’art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico. La pronuncia è resa in composizione monocratica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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