Allaccio abusivo alla rete e aggravante del furto di gas (Cass. pen. Sez. VII n. 2955 del 24.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di furto di gas, l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. è configurabile anche quando la sottrazione avvenga mediante allaccio abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata. Non rileva, ai fini della configurabilità, l’esposizione alla pubblica fede del bene mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale dello stesso a un pubblico servizio dal quale viene distolto, destinazione che permane anche in caso di condotta abusiva. L’utilizzo dell’allaccio abusivo alla rete di distribuzione, ancorché realizzato da terzi, implica la sussistenza della circostanza oggettiva, che si estende all’agente se conosciuta o ignorata per colpa. La distinzione tra autore della manomissione e beneficiario del bene rileva solo se incide sull’elemento soggettivo.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, in primo grado e poi in appello, per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 624, 625, comma primo, n. 2) e 7), cod. pen., con riferimento alla sottrazione di gas mediante allaccio abusivo alla rete di distribuzione. La Corte di appello di Bologna, rideterminando la pena, ha confermato la condanna e ha dichiarato non doversi procedere per un secondo delitto, estinto per prescrizione.
Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: violazione di legge in ordine alla condizione di procedibilità e alla legittimazione a proporre querela; violazione di legge sull’affermazione di responsabilità; vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inedito e non consentito in sede di legittimità: non possono dedursi con il ricorso questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciarsi, perché non devolute alla sua cognizione con la dovuta specificità, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza.
Il secondo motivo è stato giudicato non deducibile, in quanto fondato su doglianze che si risolvono nella reiterazione di quelle già proposte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici. La Corte di merito aveva evidenziato che il contatore aveva rilevato letture negative nel periodo in cui il contratto di fornitura era intestato all’imputato.
Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha affermato che, in tema di furto di energia elettrica e, parimenti, di furto di metri cubi di gas, è configurabile l’aggravante dell’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante allaccio abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata. Non rileva l’esposizione alla pubblica fede del bene mentre transita nella rete, ma la destinazione finale dello stesso a un pubblico servizio dal quale viene distolto, destinazione che permane anche nell’ipotesi di condotta abusiva (richiamata Sez. V n. 1094 del 03.11.2021).
La Corte ha inoltre precisato che l’utilizzo dell’allaccio abusivo alla rete di distribuzione, ancorché realizzato da terzi, implica la sussistenza dell’aggravante, trattandosi di circostanza oggettiva che, al pari della violenza sulle cose, si estende a carico dell’agente se conosciuta o ignorata per colpa. La distinzione tra l’autore della manomissione e il beneficiario del bene può rilevare solo nel caso in cui incida sull’elemento soggettivo (richiamate Sez. IV n. 5973 del 05.02.2020, Sez. V n. 32025 del 19.02.2014 e Sez. V n. 24592 del 30.04.2021).
Da qui la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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