Il DASPO non copre il furto in autogrill al rientro dalla trasferta (TAR Trentino-Alto Adige n. 250 del 30.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ha natura sanzionatoria e le fattispecie che ne costituiscono il presupposto, elencate dall’art. 6, comma 1, legge n. 401/1989, sono tassative e di stretta interpretazione, non essendo suscettibili di estensione analogica. Il delitto di furto aggravato dall’essere commesso da tre o più persone, di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 5), cod. pen., non rientra nell’elencazione della lettera c) della norma. Né la condotta è riconducibile alle lettere a) e b), che presuppongono violenza, minaccia o intimidazione idonee a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a turbare l’ordine pubblico. Il Questore non può quindi fondare la misura su un episodio che, pur penalmente rilevante, non integra alcuno dei presupposti tipizzati.

Il Fatto

Quattro tifosi, al rientro da un incontro di hockey su ghiaccio disputato all’estero, venivano deferiti all’autorità giudiziaria per un furto di beni esposti sugli scaffali del punto ristoro di un’area di servizio autostradale. Su tale base il Questore di Bolzano adottava nei loro confronti distinti provvedimenti di DASPO, di identico contenuto e durata, inibendo l’accesso a tutti i luoghi ospitanti competizioni di hockey e a quelli delle attività organizzate e gestite dalle federazioni sportive facenti capo al CONI, nonché ai luoghi interessati alla sosta, al transito e al trasporto dei tifosi.

I destinatari impugnavano dinanzi al T.R.G.A. di Bolzano, deducendo la non riconducibilità del furto all’elencazione tassativa dell’art. 6 legge n. 401/1989, il difetto di pericolosità per l’ordine pubblico, l’assenza di collegamento con la manifestazione sportiva, la genericità delle prescrizioni e l’eccessiva durata della misura. L’Amministrazione eccepiva l’inammissibilità del ricorso collettivo. In sede cautelare il Tribunale sospendeva gli effetti dei provvedimenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione preliminare. Il ricorso collettivo è ammissibile quando ricorrono l’identità delle situazioni sostanziali e processuali e l’assenza, anche solo potenziale, di conflitto di interessi. Nel caso concreto i provvedimenti impugnati presentano contenuto motivazionale e dispositivo identico, anche nella durata, e si fondano sull’identica condotta di compartecipazione nel furto. Il richiamo alla sentenza del T.A.R. Basilicata n. 301/2018 è inconferente, perché quella decisione concerneva misure di diversa durata e sorrette da distinte condotte.

Nel merito il Tribunale ricostruisce il perimetro dell’art. 6 legge n. 401/1989. La misura può colpire chi sia denunciato per violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive (lettera a), chi abbia tenuto condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione (lettera b), chi sia denunciato o condannato per i reati specificamente elencati (lettera c) e gli indiziati per finalità di terrorismo (lettera d). Solo per le lettere c) e d) è irrilevante il collegamento con la manifestazione sportiva.

Il furto contestato non rientra nell’elencazione tassativa della lettera c). La giurisprudenza amministrativa è pacifica sul punto, come ricordato da Consiglio di Stato n. 2847 del 2009 e da T.A.R. Lombardia n. 354 del 2017, che ha esteso il canone di stretta interpretazione anche alle lettere a) e b) in ragione della natura sanzionatoria della misura. Ai ricorrenti non è contestata la violenza sulle cose, ma solo l’aggravante della commissione del fatto da tre o più persone, così escludendosi qualsiasi carattere violento della condotta.

Quanto alle lettere a) e b), la documentazione di polizia giudiziaria esclude episodi di violenza, minaccia o intimidazione. L’unico dipendente presente non si era accorto degli ammanchi e ha riferito che il gruppo non era stato aggressivo. Manca quindi il pericolo per la sicurezza pubblica o la turbativa dell’ordine pubblico richiesti.

Il Collegio dichiara inconferente il precedente Cass. n. 5173/2024, invocato dall’Amministrazione, che riguardava un soggetto il quale aveva vanificato gli sforzi del personale uscendo dalla porta di emergenza, realizzando un quid pluris rispetto al mero furto. L’insussistenza dei presupposti travolge la legittimità della misura, rendendo superfluo l’esame del nesso con la manifestazione sportiva e assorbite le censure sulla genericità delle prescrizioni e sulla durata. Il ricorso è accolto, con annullamento dei provvedimenti e condanna dell’Amministrazione alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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