Usura a consumazione prolungata, prescrizione dall’ultima riscossione (Cass. pen. Sez. II n. 4771 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di usura si configura come reato a consumazione prolungata e a schema duplice: si perfeziona con la sola accettazione della promessa degli interessi e giunge a consumazione con l’integrale adempimento dell’obbligazione illecita. Ai sensi dell’art. 644-ter, comma primo, cod. pen., la prescrizione decorre dal giorno dell’ultima riscossione sia degli interessi sia del capitale, che segna il momento consumativo del reato. I pagamenti eseguiti in forza dell’originario patto usurario non costituiscono post factum non punibile. Nel caso di restituzioni parziali, il tasso va verificato applicando l’art. 1194 cod. civ., imputando gli acconti prima agli interessi scaduti e non al solo capitale.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado, e poi in appello, per usura aggravata. La difesa ha sostenuto che, dopo l’arresto, un familiare avrebbe concordato con la persona offesa la restituzione del solo capitale, con una nuova pattuizione che avrebbe sostituito l’originaria, priva di interessi usurari. Da qui la tesi della prescrizione maturata, dovendosi far decorrere il termine dalla prima pattuizione del 2011 e non dal 2019.
Con motivi aggiunti il ricorrente ha dedotto la nullità delle sentenze di merito per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, l’esclusione del recesso attivo, il diniego delle attenuanti generiche e la contestazione dell’aggravante dello stato di bisogno. La Corte territoriale ha confermato la condanna, e il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato che i giudici di appello, in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi dimostrativi della penale responsabilità, individuando nel 2011 il perfezionamento del reato e nell’assenza di prova la presunta novazione del 2019. Ricostruzione insindacabile in sede di legittimità.
Il Collegio ha richiamato il principio per cui il tasso applicato nel prestito, quando la persona offesa abbia eseguito pagamenti parziali, va verificato secondo l’art. 1194 cod. civ., imputando gli acconti anzitutto agli interessi già scaduti e non al solo capitale (Sez. II n. 39334 del 12.07.2016; Sez. II n. 22058 del 18.04.2023). Ne deriva la manifesta infondatezza della tesi secondo cui la somma restituita corrisponderebbe al capitale.
Quanto alla prescrizione, la Corte ha confermato l’applicazione dell’art. 644-ter cod. pen., che la fa decorrere dal giorno dell’ultima riscossione di interessi e capitale: nel caso di specie dall’aprile 2019. Il delitto di usura è reato a consumazione prolungata, e i pagamenti eseguiti in esecuzione del patto usurario non sono post factum non punibile, ma segnano il momento consumativo (Sez. II n. 35878 del 15.12.2020). Anche dal 2011, con termine massimo di anni diciotto e mesi nove, il reato si prescriverebbe solo nel dicembre 2029.
Il secondo motivo è stato dichiarato non proponibile: la questione del difetto di corrispondenza tra accusa e sentenza, essendo stata sollevata per la prima volta in cassazione, integra una nullità a regime intermedio che doveva essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo (Sez. IV n. 19043 del 29.03.2017; Sez. VI n. 36578 del 18.09.2024).
Il terzo motivo è stato respinto: il delitto di usura si perfeziona con la sola accettazione della promessa e giunge a consumazione con l’integrale adempimento, quindi l’evento normativo si era già verificato al momento dell’ipotizzata rinuncia agli ulteriori pagamenti (Sez. II n. 23919 del 15.07.2020; Sez. II n. 13550 del 06.02.2024). Il diniego delle attenuanti generiche è stato confermato in ragione della gravità dei fatti e dei precedenti specifici. Il quinto motivo è stato giudicato aspecifico: lo stato di bisogno non richiede una necessità che annienti la libertà di scelta, essendo sufficiente un impellente assillo che induca a ricorrere a credito usurario (Sez. II n. 18778 del 25.03.2014; Sez. II n. 23880 del 06.07.2020). All’inammissibilità sono conseguite la condanna alle spese e alla Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1194 c.c. – Imputazione del pagamento agli interessi
- Art. 644-ter c.p. – Prescrizione del reato di usura