Esclusione per CCNL non vigente e difetto di equivalenza delle tutele (TAR Lombardia n. 1635 del 12.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici, l’art. 11 del Codice dei contratti pubblici impone alla stazione appaltante di indicare nel bando il CCNL applicabile e all’operatore economico di dichiarare l’eventuale diverso contratto collettivo, purché garantisca le stesse tutele. La dichiarazione di equivalenza delle tutele deve essere oggetto di verifica che investe, in modo inscindibile, sia il profilo economico sia quello normativo. L’operatore che dichiari di applicare un CCNL scaduto e non più vigente erga omnes, senza produrre la dichiarazione di equivalenza, rende l’offerta inammissibile e va escluso dalla gara. La verifica di equivalenza ammette scostamenti marginali, contenuti in un numero limitato di parametri, come quelli individuati dalla giurisprudenza amministrativa e dall’ANAC.
Il Fatto
Un Comune avvia una procedura aperta per l’affidamento pluriennale del servizio di ristorazione scolastica e domiciliare, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito della gara, il gestore uscente si colloca al secondo posto, a soli 2,36 punti dall’aggiudicataria.
La società seconda in graduatoria impugna l’aggiudicazione, deducendo plurimi profili di illegittimità e chiedendo l’annullamento degli atti, la declaratoria di inefficacia del contratto e il risarcimento del danno, oltre all’accesso agli atti non ostensi. Dopo la definizione della domanda ostensiva e la proposizione di due ricorsi per motivi aggiunti, la controversia giunge al merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda di accesso, esamina prioritariamente il motivo dei secondi motivi aggiunti, che contesta l’omessa esclusione dell’aggiudicataria per difformità nella dichiarazione sul CCNL. Respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione, perché la censura investe la regolarità della domanda di partecipazione e non l’esecuzione, il Tribunale accoglie la doglianza.
L’art. 11 del Codice impone alla stazione appaltante di indicare il contratto collettivo applicabile e consente all’operatore di indicarne uno differente, purché garantisca le stesse tutele, con obbligo di dichiarazione di equivalenza verificata secondo l’art. 110 del Codice. Nel caso di specie la lex specialis richiamava il CCNL del settore ristorazione collettiva e i relativi obblighi di stabilità occupazionale.
Dagli atti emerge che l’aggiudicataria ha dichiarato di applicare il CCNL del 2018, scaduto nel 2021, e non quello rinnovato del 2024. Il precedente contratto opera in regime di ultrattività solo fino alla sottoscrizione del rinnovo, avvenuto nel giugno 2024. Oltre tale data nessuna vigenza può essergli riconosciuta e, in mancanza della dichiarazione di equivalenza, l’offerta risulta inammissibile.
La verifica di equivalenza deve investire tanto le tutele economiche quanto quelle normative. Il CCNL rinnovato introduce elementi innovativi su congedi per violenza di genere, classificazione del personale, tutela della maternità e assistenza sanitaria integrativa, non presenti nel contratto precedente. La diversità su tali profili esclude l’equivalenza delle tutele, con conseguente impossibilità di considerare l’offerta completa e regolare.
Il Collegio, in adesione alle coordinate della giurisprudenza amministrativa e del parere ANAC richiamati, annulla l’aggiudicazione e gli atti presupposti, dichiara l’inefficacia del contratto medio tempore stipulato e ordina il subentro della ricorrente nell’esecuzione della commessa, salvo il potere della stazione appaltante di verificare la congruità dell’offerta.
Nota della Redazione
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