Accesso agli atti del procedimento sanzionatorio edilizio e conversione del rito (TAR Toscana n. 1648 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso il silenzio della pubblica amministrazione, ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., va ricondotto al rito speciale in materia di accesso ai documenti amministrativi e convertito ai sensi dell’art. 32, secondo comma, cod. proc. amm. quando la domanda azionata abbia ad oggetto l’ostensione di atti, sussistendone i presupposti di legge. L’autorizzazione prescritta dall’art. 116, comma 3, cod. proc. amm. non è condizione di ammissibilità del deposito dell’amministrazione: la nota qualificata come informativa, priva di autorizzazione, vale come produzione documentale ai sensi dell’art. 46, comma 2, cod. proc. amm. La richiesta di cancellazione delle espressioni sconvenienti o offensive è infondata quando le frasi siano attinenti alla materia del contendere e utilizzate in chiave difensiva. Accertata l’avvenuta ostensione di parte della documentazione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente a quella parte; per gli atti non consegnati, consegnati in modo incompleto o in formato non idoneo, l’amministrazione va condannata all’esibizione.

Il Fatto

Il ricorrente, comproprietario di un immobile interessato da un procedimento sanzionatorio del Comune per presunte difformità edilizie rispetto a una licenza di costruzione, ha presentato in data 06.05.2025 istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 ss. della legge n. 241/1990. L’istanza è rimasta senza riscontro e il ricorrente ha quindi adito il Tribunale per l’accertamento del silenzio inadempimento e per la condanna dell’ente all’ostensione, con eventuale nomina di un commissario ad acta.

In corso di causa il Comune ha riscontrato l’istanza in data 03.07.2025. Ha poi depositato un’informativa con cui ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorrente ha eccepito l’inammissibilità di quel deposito per difetto di autorizzazione e ha chiesto lo stralcio delle espressioni ritenute offensive, insistendo per l’accoglimento sul presupposto che la documentazione consegnata fosse parziale e in formato non idoneo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la qualificazione del rito. Il ricorso risulta iscritto a ruolo ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., ma la domanda ha ad oggetto l’ostensione di documenti amministrativi. Il gravame va dunque ricondotto al rito speciale di cui all’art. 116 cod. proc. amm., con conversione del rito ai sensi dell’art. 32, secondo comma, cod. proc. amm., ritenutine sussistenti tutti i presupposti.

Quanto all’eccezione di inammissibilità del deposito, il Tribunale rileva che difetta l’autorizzazione prescritta dall’art. 116, comma 3, cod. proc. amm., essendo stata prodotta solo una nota qualificata come informativa a firma del Dirigente. Il Collegio ritiene tuttavia che quel deposito, con gli atti allegati, valga come produzione documentale ai sensi dell’art. 46, comma 2, cod. proc. amm., superando così l’eccezione.

Sulla richiesta di cancellazione delle espressioni offensive, il Collegio richiama il criterio già espresso dal Cons. Stato, Sez. V, n. 8443 del 2022, che a sua volta rinvia a Cons. Stato, Sez. VI, n. 6038 del 2013 e a Cons. Stato, Sez. III, n. 6097 del 2019: le espressioni sconvenienti sono quelle che eccedono le esigenze difensive e sono avulse dalla materia del contendere. Solo le frasi prive di relazione con l’esercizio della difesa e riconducibili al mero intento di offendere giustificano l’ordine di cancellazione. Nel caso concreto la richiesta è infondata, perché le espressioni sono attinenti alla materia controversa e usate in chiave difensiva.

Nel merito, il Tribunale prende atto dell’avvenuta parziale ostensione e dichiara, per la parte già consegnata, la cessazione della materia del contendere. Per gli atti richiesti e non ancora consegnati, o consegnati in modo incompleto o in formato non idoneo, la domanda è accolta: si tratta di documenti inerenti al procedimento sanzionatorio e la richiesta è sorretta da esigenze difensive. L’ordine di esibizione resta nei limiti dell’istanza originaria del 06.05.2025, con esclusione degli atti richiesti per la prima volta nel giudizio.

Il ricorso è quindi accolto parzialmente, con ordine all’amministrazione di esibire i documenti entro trenta giorni ai sensi dell’art. 116, comma 4, cod. proc. amm. Le spese seguono la soccombenza, atteso che l’ostensione parziale è intervenuta solo in corso di causa, e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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