Revoca del permesso di lungo periodo e obbligo di bilanciamento comparativo (TAR Lombardia n. 1585 del 08.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l’Amministrazione non può fondare il provvedimento sul solo dato delle condanne penali riportate dallo straniero. Il giudizio di pericolosità sociale deve essere attuale e sorretto da una motivazione articolata, che tenga conto della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato. La revoca esige un’effettiva ponderazione comparativa tra l’interesse pubblico alla sicurezza e l’interesse dello straniero all’integrazione, secondo una tutela rafforzata che esclude ogni automatismo tra condanna penale e provvedimento sfavorevole. È illegittimo il provvedimento che disattenda un giudizio di cessazione della pericolosità sociale già espresso dal giudice competente.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, entrava regolarmente in Italia nel dicembre 2007 all’età di sedici anni. Il 10 aprile 2018 la Questura gli rilasciava un permesso di soggiorno per lungo periodo. Nel 2022, a seguito di una richiesta di verifica dei requisiti connessa a una sentenza di condanna, il ricorrente depositava memoria deducendo l’insufficienza delle condanne a sorreggere la revoca.

Con decreto del 3 novembre 2022 l’Amministrazione revocava il permesso, sul presupposto di condanne ritenute espressive di pericolosità sociale. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Lombardia, che accoglieva la domanda cautelare con ordinanza n. 983 del 2023, ordinando il riesame della posizione. Seguivano i provvedimenti del 29 gennaio, 16 aprile e 5 giugno 2024, impugnati con motivi aggiunti e confermativi del rigetto e della revoca.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, previa trattazione unitaria, ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti. La questione centrale riguarda i limiti del potere di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo e la sufficienza della motivazione fondata sulle sole condanne penali.

Il Tribunale richiama il consolidato indirizzo per cui, ai sensi dell’art. 9, comma 4, d. lgs. n. 286/1998, il diniego e la revoca non possono essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze di condanna. Tali misure richiedono un giudizio di pericolosità sociale e una motivazione che consideri la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo, escludendo ogni automatismo.

La gravità dei precedenti penali non esenta l’Amministrazione da un motivato e non meramente apparente raffronto con gli elementi favorevoli, né da un’effettiva ponderazione comparativa tra l’interesse pubblico all’ordine e alla sicurezza e l’interesse all’integrazione. Il bilanciamento va operato su indici quali i legami familiari, un lavoro stabile, un adeguato reddito e una dimora fissa, quali segni di un radicamento effettivo sul territorio.

Il Collegio sottolinea che, trattandosi non di un iniziale diniego ma di revoca, la normativa europea esige una specifica valutazione della minaccia attuale per la sicurezza pubblica. L’art. 9, comma 7, d. lgs. n. 286/1998 rinvia al comma 4, da cui si ricava che le condanne costituiscono un elemento, ma non l’unico, di valutazione.

Nel caso concreto i provvedimenti impugnati risultano contraddittori rispetto alla relazione dei Servizi sociali del 19 ottobre 2023 e all’ordinanza del Tribunale di sorveglianza del 15 novembre 2023, che, sul presupposto della cessazione della pericolosità sociale, ha dichiarato non eseguibile la misura di sicurezza dell’espulsione. Il giudizio di pericolosità, conclude la Sezione, deve essere attualizzato e non basato su automatismi rispetto a precedenti penali. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati e compensazione delle spese, salva la rifusione del contributo unificato a carico dell’Amministrazione soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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