Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2540 del 19.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice ordinario non impugnata nel termine dell’art. 327 c.p.c., il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione e ordina l’esecuzione del titolo, anche limitatamente al capo delle spese. La rituale notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice integra il presupposto per il decorso del termine dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Per il caso di persistente inottemperanza va nominato commissario ad acta un dirigente dello stesso Ministero, con poteri che comprendono l’allocazione in bilancio della somma, l’impegno, la liquidazione e il pagamento. L’esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato. Al commissario interno non spetta alcun compenso, per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

Il ricorrente, costituitosi personalmente, ha chiesto l’esecuzione di una sentenza emessa dal giudice del lavoro, limitatamente al capo che liquida in suo favore le spese di lite, distratte in qualità di procuratore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c.. L’amministrazione scolastica intimata si è costituita con memoria di mera forma. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito della camera di consiglio.

La controversia giunge al giudice amministrativo perché il titolo azionato non risulta spontaneamente eseguito nel capo delle spese, nonostante la notificazione con formula esecutiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti processuali. La sentenza del giudice ordinario non è stata impugnata nel termine dell’art. 327 c.p.c., come attestato da documentazione versata in atti, e rientra pertanto tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. ammette il giudizio di ottemperanza.

Sono rispettati anche i termini: quello decennale dell’art. 114, comma 1, c.p.a. e quello di deposito del ricorso. Il titolo è stato notificato all’amministrazione con formula esecutiva, con soddisfacimento delle formalità richieste ai fini del decorso del termine dilatorio dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Nel merito, accertato il rituale esercizio dell’azione e l’inadempimento dell’amministrazione, il Tribunale riconosce l’obbligo giuridico di dare esecuzione al titolo. Ordina quindi all’amministrazione resistente di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza, se anteriore.

Per il caso di ulteriore inerzia viene nominato commissario ad acta un dirigente dell’Ufficio contenzioso del Ministero, con facoltà di delega a funzionario fornito della necessaria professionalità. L’insediamento è subordinato a formale richiesta della parte, con attestazione della scadenza del termine e della perdurante inottemperanza. Il commissario dovrà curare l’allocazione in bilancio della somma, le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, nonché il reperimento materiale delle risorse, e riferire al Tribunale con dettagliata relazione.

Il Collegio esclude espressamente che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa possano giustificare il ritardo: l’organo straordinario deve assumere ogni iniziativa utile al pagamento. Quanto al compenso, il Tribunale richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come integrato dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, e ne estende l’applicazione per analogia alle altre condanne pecuniarie, richiamando la giurisprudenza amministrativa conforme. Nessun compenso è dunque dovuto al dirigente interno.

È invece respinta l’istanza di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.: l’ingente numero di procedimenti e la serialità del contenzioso rendono manifestamente iniqua l’applicazione della misura. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il d.m. n. 55/2014, tenuto conto della non particolare complessità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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