Divieto di caccia assoluto su tutti i valichi delle rotte migratorie (TAR Lombardia n. 1516 del 02.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, che esercita giurisdizione estesa al merito ai sensi dell’art. 134 cod. proc. amm., accerta che il divieto di caccia sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna, previsto dall’art. 21, comma 3, legge n. 157 del 1992, ha carattere assoluto e non tollera valutazioni proporzionali né bilanciamenti con l’interesse venatorio. L’individuazione dei valichi costituisce accertamento tecnico in senso stretto, privo di margini discrezionali, sicché la Regione non può limitare il numero dei valichi da tutelare sulla base di una relazione tecnico-scientifica già ritenuta insufficiente. Una volta accertata la presenza delle rotte migratorie, va imposto il divieto su tutti i valichi individuati, per una distanza di mille metri dagli stessi.

Il Fatto

L’associazione ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza alle sentenze della Sezione n. 2342 del 2020 e n. 852 del 2023, con le quali era stato imposto alla Regione di individuare i valichi montani interessati dalle rotte migratorie da assoggettare a tutela. Con sentenza non definitiva n. 482 del 2024 la Sezione aveva dichiarato la nullità della deliberazione consiliare n. 53 del 2023 e della presupposta deliberazione giuntale n. 479 del 2023, nominando un Commissario ad acta per l’individuazione di tutti i valichi e imponendo la tutela provvisoria di 42 di essi.

Il Commissario ha depositato la relazione finale, individuando 475 valichi interessati dalle rotte migratorie ma proponendo di sottoporre a tutela immediata soltanto 19 valichi, con altri 15 da monitorare. La ricorrente e la Regione hanno proposto reclamo; il Collegio ha chiesto chiarimenti con ordinanza n. 493 del 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 254 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 43, comma 3, legge Regione Lombardia n. 26 del 1993, affermando che la protezione del valico montano è fuori dalla logica di composizione degli interessi propria della pianificazione faunistica. Il divieto di cui all’art. 21, comma 3, legge n. 157 del 1992 è assoluto e cogente sull’intero territorio nazionale.

Il Commissario, nella relazione integrativa, ha ammesso che i 475 valichi ricadono in aree interessate dalle rotte migratorie e che un’applicazione piena e non proporzionale della norma richiederebbe la chiusura di tutti. La riduzione a 34 valichi è stata giustificata richiamando la relazione dell’Università dell’Insubria, che il Collegio aveva già ritenuto soltanto provvisoriamente idonea e non utilizzabile come principale supporto conoscitivo.

Il Tribunale ribadisce che l’individuazione dei valichi è accertamento tecnico in senso stretto, che implica la verifica di dati certi non suscettibili di apprezzamenti opinabili. Non residua alcun tratto libero in capo alla Regione. La dedotta disparità rispetto ad altre Regioni non è configurabile, poiché situazioni di illegittimità non possono essere invocate per adottare provvedimenti parimenti illegittimi.

Il ricorso è definitivamente accolto. Il Collegio ordina al Consiglio regionale di disporre con effetto immediato il divieto di caccia sui 475 valichi montani individuati nell’allegato alla relazione del Commissario, per mille metri dagli stessi. La modifica del numero è possibile solo a fronte di futuro studio scientifico che attesti ulteriori valichi o l’assenza di transito migratorio, previa interlocuzione con le associazioni e motivazione adeguata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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