Inammissibile il ricorso pensionistico privo di prova della domanda amministrativa (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 175 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia pensionistica, il ricorso introduttivo deve essere notificato alle amministrazioni resistenti unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, poiché la corretta instaurazione del rapporto processuale è condizione di ammissibilità della domanda. Il ricorrente che agisca in proprio è altresì tenuto ad allegare un documento di identità idoneo a comprovare la corrispondenza dei propri dati anagrafici. La previa domanda amministrativa, di cui deve essere data prova in giudizio, costituisce condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b) c.g.c. In difetto di tali adempimenti il ricorso è inammissibile e improcedibile, senza che il giudice possa supplire alle carenze dell’instaurazione processuale.

Il Fatto

Il ricorrente, Luogotenente in congedo assoluto, ha agito in proprio davanti alla Sezione giurisdizionale per la Calabria chiedendo il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per eventi risalenti al servizio militare, con conseguente corresponsione dell’equo indennizzo e della pensione di privilegio. La controversia è stata promossa nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Difesa.

Con decreto del 15.01.2025 è stata fissata la prima udienza del 10 luglio 2025, con onere per il ricorrente di notificare il ricorso e il pedissequo decreto agli enti resistenti entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto stesso. All’udienza nessuno è comparso e la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha rilevato tre distinte carenze che impediscono l’esame nel merito della domanda. In primo luogo, il ricorrente non ha allegato al ricorso alcun documento di identità utile a verificare la corrispondenza dei propri dati anagrafici, rispetto ai quali chiede in sostanza un atto di fede al giudice.

In secondo luogo, non risulta notificato il ricorso introduttivo né il decreto di fissazione dell’udienza alle parti resistenti. Tale omissione integra un vizio di instaurazione del rapporto processuale, poiché impedisce la regolare costituzione del contraddittorio.

In terzo luogo, manca la prova della previa domanda amministrativa, adempimento che rende improcedibile la domanda ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b) c.g.c. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e improcedibile, restando assorbita ogni ulteriore valutazione sul merito della pretesa sostanziale.

Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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