Giudizio di ottemperanza e competenza INPS sugli accertamenti medico-legali (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 38 del 07.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice contabile accerta l’inadempimento dell’amministrazione che, dopo la notifica del giudicato e della diffida, non abbia concluso il procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Il soggetto tenuto all’ottemperanza è l’amministrazione di appartenenza, destinataria della diffida, mentre l’attività medico-legale propedeutica alla decisione finale spetta all’organo competente per legge. A seguito della soppressione delle commissioni mediche di verifica del MEF e del trasferimento delle loro funzioni all’INPS ai sensi dell’art. 45, comma 3 bis, del D.L. n. 73/2022, la visita medico-legale è espletata dalla CMV dell’INPS, anche per i dipendenti dell’amministrazione dell’interno non appartenenti alle Forze di polizia. Il giudice ordina pertanto all’INPS di procedere all’accertamento entro il termine fissato e nomina il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
Il ricorrente, già Commissario di P.S. e poi Viceprefetto in quiescenza, apprende di essere affetto da mesotelioma pleurico maligno e assume che la patologia sia riconducibile all’esposizione all’amianto nei locali della Prefettura ove aveva prestato servizio. Chiede al Ministero dell’Interno di avviare il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ai fini dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata ordinaria. L’amministrazione respinge l’istanza, richiamando l’abrogazione degli istituti e i limiti temporali dell’art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 461/2001.
Con sentenza n. 48/2023/C del 23/5/2023 la Sezione accoglie la domanda nei confronti del Ministero dell’Interno, dichiarando inammissibili quelle rivolte all’INPS. La pronuncia passa in giudicato. Notificata la sentenza e inoltrata la diffida, il Ministero resta silente; il ricorrente propone allora ricorso per l’ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il contenuto del giudicato: il Ministero avrebbe dovuto trasmettere la domanda e la documentazione alla commissione competente per l’ulteriore corso del procedimento, fino all’adozione di un provvedimento espresso sul merito della pretesa. Il soggetto effettivamente tenuto all’ottemperanza è quindi il Ministero dell’Interno, unico destinatario della diffida.
Quanto all’INPS, il giudice chiarisce che la sua attività non deriva da una propria legittimazione passiva nel giudizio presupposto, ma dalla competenza sopravvenuta assegnatagli dalla normativa: le funzioni delle soppresse commissioni mediche di verifica del MEF sono state trasferite all’Istituto previdenziale. Pertanto la visita medico-legale necessaria alla conclusione del procedimento è di competenza della CMV dell’INPS.
La Corte respinge la tesi dell’Istituto, che aveva negato la propria competenza richiamando il messaggio n. 1834 del 2023 e l’art. 3 del decreto MEF del 12/02/2004. Secondo il giudice, il messaggio non ha limitato le nuove competenze alla sola Polizia Locale; inoltre, mancando nel territorio le commissioni mediche ospedaliere, gli accertamenti spettano alle commissioni mediche di verifica e, dopo la loro soppressione, alla CMV dell’INPS. La competenza risulta confermata dalla stessa trasmissione telematica della domanda operata dal Ministero.
Il Ministero, dal canto suo, ha completato l’inserimento delle istanze nel portale solo il 19/11/2024, a oltre un anno e mezzo dalla notifica della sentenza. La visita medica non è stata ancora espletata. Il giudice accoglie quindi il ricorso e ordina l’ottemperanza: la CMV dell’INPS deve procedere agli accertamenti entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza e trasmettere il verbale al Ministero entro quindici giorni dalla visita.
In caso di mancato rispetto dei termini viene nominato commissario ad acta il Dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato, con facoltà di delega. Il Ministero dovrà rispettare i termini degli artt. 7 ss. del D.P.R. n. 461/2001 per il provvedimento finale. Non si fissano somme di denaro ai sensi dell’art. 218 c.g.c., comma 4, lett. d), per il necessario intervento di soggetti diversi dall’amministrazione; le spese seguono la soccombenza, liquidate in 500,00 euro oltre accessori.
Nota della Redazione
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