Assenza ingiustificata dal servizio e danno erariale da indebita retribuzione (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 85 del 27.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa per danno erariale, l’assenza ingiustificata dal servizio del pubblico dipendente, protratta oltre il periodo di licenza e non coperta da idonea certificazione medica, integra indebita percezione di emolumenti e determina danno patrimoniale diretto pari alle retribuzioni corrisposte per prestazioni non rese. La certificazione sanitaria è idonea a giustificare l’astensione solo se indica una prognosi di determinato numero di giorni, con efficacia non retroattiva; in difetto, l’assenza resta ingiustificata. Il danno va quantificato al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali operate a titolo di acconto, secondo il principio di massima della Corte dei conti. Sotto il profilo soggettivo, la piena consapevolezza dell’assenza non giustificata integra l’elemento psicologico, anche nella forma del dolo eventuale.
Il Fatto
Un sottufficiale dell’Esercito, dopo aver esaurito le giornate di licenza speciale per recupero di festività soppresse, non si presentava al Reparto di appartenenza nei giorni successivi al rientro stabilito. L’assenza si protraeva dall’11 maggio 2023 al 30 settembre 2023, quando l’Amministrazione sospendeva cautelativamente le erogazioni stipendiali.
Il Reparto segnalava la condotta di diserzione rilevante ai sensi dell’art. 51 c.g.c. La Procura militare esercitava l’azione penale per diserzione aggravata, con richiesta di rinvio a giudizio. Nel frattempo il Comando delle Forze operative terrestri rinviava l’esame disciplinare all’esito del procedimento penale. La Procura contabile conveniva quindi il militare davanti alla Sezione giurisdizionale, chiedendone la condanna al pagamento di € 16.673,16. Il convenuto non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara in via preliminare la contumacia del convenuto e ribadisce che le prove raccolte nel procedimento penale sono utilizzabili per formare il proprio convincimento. Il giudice contabile può trarre argomenti di prova da tutti gli elementi in suo possesso, anche atipici, nel contraddittorio delle parti, secondo il principio di circolazione delle prove tra i diversi plessi giurisdizionali richiamato dalla Cass. civ. n. 9507/2023, n. 2947/2023 e n. 30298/2023.
Nel merito, il rapporto di servizio è configurato dal rapporto di pubblico impiego con l’Esercito Italiano, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001. La condotta antigiuridica consiste nell’indebita percezione di emolumenti in relazione ad assenze ingiustificate: il militare, esaurite le licenze, è rimasto consapevolmente assente e retribuito sino al 30 settembre 2023.
La Corte esamina la documentazione sanitaria prodotta, costituita da due certificati del 10 e del 15 maggio 2023. Nessuno dei due contiene una prognosi di astensione dal lavoro, né risulta eseguito l’accertamento diagnostico prescritto. Spetta al convenuto, in forza del principio della vicinanza della prova, dimostrare lo stato di malattia tale da renderlo inidoneo al servizio. La normativa applicabile — l’art. 748 del d.P.R. n. 90/2010 e l’art. 55-septies, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 — impone al militare di trasmettere senza ritardo il certificato con prognosi e richiede che la certificazione operi in modo non retroattivo. Nel caso di specie difettano entrambi i requisiti.
Sotto il profilo soggettivo il Collegio ritiene sussistente il dolo, desumendolo dagli elementi sintomatici indicati: la chiarezza delle norme, la corretta condotta tenuta in precedenza per analoga vicenda, i ripetuti inviti dei superiori alla produzione di certificazioni con prognosi e le prospettazioni difensive rivelatesi infondate. Il convenuto si è assentato nella consapevolezza di non versare in uno stato di malattia che lo rendesse inidoneo al servizio.
Il danno è quantificato in € 16.673,16, al lordo delle ritenute, secondo il principio di massima n. 13/2021/SR/QM della Corte dei conti. Sulla somma è dovuta la rivalutazione monetaria dall’evento lesivo e, sulla somma rivalutata, gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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