Riliquidazione pensionistica per maggiorazione R.I.A. subordinata all’accertamento del diritto retributivo (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 106 del 19.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La riliquidazione del trattamento pensionistico per effetto della maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità conseguente alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, legge n. 388/2000 presuppone l’avvenuto riconoscimento di tale emolumento sul piano retributivo. A norma dell’art. 43 d.P.R. n. 1092/1973, ogni emolumento transita nella base pensionabile solo se integralmente percepito dal dipendente e costituente parte della retribuzione in godimento all’atto del collocamento in quiescenza. L’imprescrittibilità del diritto pensionistico non consente di computare direttamente nella base pensionabile un aumento retributivo non ancora riconosciuto dall’amministrazione né accertato in via definitiva dal giudice competente. In difetto di tale presupposto, la domanda di riliquidazione è infondata.

Il Fatto

I ricorrenti, già appartenenti ai ruoli del personale civile del Ministero della Difesa e attualmente in quiescenza, hanno agito per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento. La pretesa si fonda sulla maggiorazione della voce retribuzione individuale di anzianità da computare nel montante contributivo, in conseguenza del raggiungimento dell’anzianità di servizio successivamente al 31.12.1990, come disposto dal d.P.R. n. 44/1990 e interpretato dalla Corte costituzionale n. 4/2024.

Gli interessati, collocati in quiescenza tra il 2007 e il 2024, hanno formulato domanda in via amministrativa il 25.05.2024, rimasta senza esito da parte del Ministero. L’INPS ha rappresentato la competenza dell’ex datore di lavoro, cui spetta certificare e trasmettere le nuove voci retributive e il ricalcolo dell’anzianità. Di qui il ricorso davanti al giudice contabile.

La Motivazione della Corte

Il giudice muove dalla regola dell’art. 43 d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui la base pensionabile dei dipendenti civili è costituita dall’ultimo stipendio o retribuzione e dagli assegni pensionabili integralmente percepiti. Ne discende che qualsiasi emolumento, per transitare nella base pensionabile, deve essere riconosciuto e costituire parte integrante della retribuzione in godimento all’atto del collocamento in quiescenza, anche per effetto di un eventuale accertamento giudiziale postumo del relativo diritto.

Nel caso concreto, il giudice rileva che il diritto al trattamento pensionistico è certamente imprescrittibile, ma che dagli atti non risulta che la maggiorazione R.I.A. per il periodo successivo al 31.12.1990 sia stata riconosciuta dall’amministrazione di appartenenza, dopo la pronuncia della Consulta, quale elemento integrativo della retribuzione effettivamente spettante in costanza di attività lavorativa. Né risulta che tale diritto sia stato accertato dal giudice competente a seguito di gravame.

Il Ministero della Difesa ha eccepito che nessuna maggiorazione può essere riconosciuta a titolo di R.I.A., per intervenuta prescrizione del diritto all’aumento retributivo; affermazione che il giudice ritiene convincente e condivisibile, richiamando per relationem le motivazioni della comparsa di costituzione, con espresso rinvio (ex multis Cassazione, Sezioni Unite, n. 642 del 2015). Non risulta, del resto, che siano intervenuti specifici provvedimenti giudiziali che dispongano in tal senso.

La maggiorazione R.I.A. deve dunque essere previamente riconosciuta sotto il profilo retributivo, e solo dopo tale ineludibile accertamento, che ne costituisce il necessario presupposto, l’emolumento potrebbe transitare nella base pensionabile per dar luogo al ricalcolo dell’assegno di quiescenza. Non è consentito chiedere direttamente la riliquidazione del trattamento pensionistico per considerare nella base pensionabile un aumento che le è estraneo, facendo leva sul solo canone dell’imprescrittibilità del diritto pensionistico, in assenza di un provvedimento formale dell’amministrazione o di una pronuncia definitiva del giudice del lavoro che abbia cristallizzato il diritto sul versante retributivo.

In caso contrario, osserva la Corte, verrebbe eluso il canone pregiudiziale del riconoscimento stipendiale quale presupposto inderogabile del successivo computo pensionistico. Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese a favore del Ministero della Difesa, liquidate in Euro 2.000,00 secondo i parametri del D.M. n. 55/2014.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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