Carta docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 1004 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo portato dal giudicato e la condanna a dare completa esecuzione al titolo entro un termine fissato. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, legittima il ricorso. Esperito inutilmente il termine assegnato, l’organo di ottemperanza nomina un Commissario ad acta per l’adozione degli atti sostitutivi necessari. La mancata contestazione dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione ne determina la soccombenza.
Il Fatto
Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n. XXXX/24 del 2024, che ha accertato il diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2023/24, per l’importo di € 3.000,00, con condanna dell’Amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro equipollente e con maggiorazione di interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
Il titolo è stato notificato in data 20.05.2024 ed è rimasto inadempiuto. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria in data 18.09.2024, ed è infruttuosamente decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha qualificato la domanda come ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul titolo esecutivo, esaminandola ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. La pretesa fatta valere risulta adeguatamente documentata.
Il Collegio ha rilevato che, a fronte dell’inadempimento allegato, l’Amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato. Tale condotta processuale ha reso incontestata la fondatezza della pretesa.
Su queste basi il ricorso è stato dichiarato fondato e meritevole di accoglimento. L’Amministrazione è stata conseguentemente condannata a dare completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della decisione.
Decorso inutilmente tale termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della competente Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a dirigente o funzionario, affinché adotti entro i sessanta giorni successivi gli atti necessari all’assolvimento del mandato, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti.
Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso al Commissario. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, e sono liquidate in € 1.000,00 per compensi, oltre accessori.
Nota della Redazione
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