Parifica del conto giudiziale presupposto processuale del giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 26 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, alla parifica del conto giudiziale va riconosciuta, nella vigenza del codice della giustizia contabile, la natura di presupposto processuale imprescindibile per la giustiziabilità del conto. Il deposito del conto privo dell’attestazione di parifica non perfeziona la costituzione in giudizio dell’agente contabile e determina l’improcedibilità del giudizio. Il difetto non è sanabile con la produzione tardiva dell’attestazione o di documentazione equipollente: questa può operare solo ex nunc, valendo come deposito di un nuovo conto regolarmente parificato, con avvio di un nuovo giudizio.

Il Fatto

La banca, quale agente contabile e tesoriere di un ente locale, aveva depositato il conto giudiziale relativo all’esercizio 2023 tramite il sistema informatico in dotazione. Il conto era stato sottoscritto dall’agente ma risultava privo dell’attestazione di regolarità contabile e di concordanza con le scritture dell’amministrazione, adempimenti in cui si sostanzia la parificazione.

Il Magistrato istruttore, con relazione depositata nel dicembre 2024, ha rimesso al Collegio la questione della improcedibilità, richiamando la lettura combinata dei commi 1 e 3 dell’art. 140 del d.lgs. n. 174/2016. La Procura contabile ha aderito, chiedendo dichiararsi l’improcedibilità per difetto di idoneità del deposito a costituire l’agente in giudizio. L’amministrazione interessata ha prodotto in corso di causa la delibera di approvazione del rendiconto, recante il richiamo a una determina di parifica del conto del tesoriere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione preliminare della procedibilità nell’esame di un conto depositato senza parifica. La parifica è una dichiarazione certificativa della concordanza dei conti con le scritture dell’amministrazione, finalizzata a garantire veridicità e certezza del conto da esaminare in sede giudiziaria; è atto di certazione che accede necessariamente al conto da giustiziare (richiamate SS.RR. in sede consultiva n. 4/2020).

L’adempimento è obbligatorio per le amministrazioni per cui il contabile agisce, ai sensi dell’art. 168 del r.d. n. 827/1924, applicabile agli enti locali anche in virtù del richiamo dell’art. 93 del d.lgs. n. 267/2000 e del Principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011. Fermo l’an della parifica, la questione riguarda il quando della stessa ai fini della regolare instaurazione del giudizio.

Il Collegio ritiene che alla parifica vada attribuito rilievo di requisito perfezionativo del deposito del conto e del giudizio che con esso prende avvio. L’art. 139 del c.g.c. distingue gli obblighi di presentazione del conto, ricadenti sul contabile, da quelli di deposito per il giudizio, intestati all’amministrazione, prevedendo che il responsabile del procedimento depositi solo dopo la fase di verifica o controllo amministrativo e previa parificazione (comma 2). In coerenza, per i commi 1 e 3 dell’art. 140 c.g.c., il conto va depositato munito dell’attestazione di parifica e solo successivamente assegnato al giudice designato. E’ dunque solo con il deposito del conto parificato che si perfeziona la costituzione in giudizio del contabile.

Rafforza l’assunto l’art. 145, comma 3, c.g.c., che impone al giudice relatore di verificare la parificazione prima dell’esame, superando la possibilità di acquisirla in istruttoria già contemplata dall’art. 28 del r.d. n. 1038/1933, espressamente abrogato. Non vi è spazio per la regolarizzazione con produzione tardiva, giacché l’inesistenza di un presupposto processuale all’avvio inficia in modo insanabile la valida incardinazione. Il disposto dell’art. 141, comma 7, del d.lgs. n. 174/2016, che sanziona il responsabile del procedimento per il mancato regolare deposito, esclude l’ammissibilità di un deposito diretto dell’agente in assenza di parifica.

Il giudizio è pertanto dichiarato improcedibile. La documentazione prodotta in corso di causa, pur equipollente alla parifica per prevalenza della sostanza sulla forma (richiamate Sez. giur. Calabria n. 113/2023 e n. 152/2024), non sana ex tunc l’originario difetto, ma vale solo ex nunc come deposito di un nuovo conto regolarmente parificato, con avvio di un nuovo giudizio da iscrivere a ruolo (termine quinquennale ex art. 150 c.g.c.). La decisione è di mero rito e non equivale a discarico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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